IL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico ha il compito di sostenere i cittadini nei loro rapporti con la pubblica amministrazione, garantendo l'imparzialita' ed il buon funzionamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale. Egli puo', infatti, di propria iniziativa o dietro denuncia dell'interessato, segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione di cui quest'ultimo sia eventualmente rimasto vittima.

Questo organo potrebbe rivelarsi un ottimo alleato del cittadino in caso di contrasti con la pubblica amministrazione. Tra i poteri propri della sua funzione rientra, infatti, quella di accedere agli atti delle amministrazioni pubbliche presso le quali svolge il suo ruolo.

L'ufficio del difensore civico comunale e provinciale e' stato creato di recente dall'articolo 8 della Legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali. La figura, invece, del difensore civico regionale e' stata istituita territorialmente dalle singole leggi regionali, anche se vi e' da notare che solo in poche regioni questo organo funziona effettivamente.

La peculiarita' di questo istituto consiste nella possibilita' offerta ai cittadini di avvalersi della collaborazione di un operatore professionale particolarmente qualificato che, oltre a conoscere i meccanismi ed i segreti piu' nascosti dell'apparato burocratico di propria pertinenza, e' titolare di poteri di sollecitazione nei confronti della stessa amministrazione. Il sostegno che puo' fornire il difensore civico si puo' rivelare estremamente prezioso e, talvolta, anche piu' efficace dei tradizionali ricorsi amministrativi e giurisdizionali, contribuendo a risolvere in modo pacifico eventuali contrasti con la pubblica amministrazione.


Obbligo di concludere il procedimento amministrativo


La legge n. 241 del 7 agosto 1990, per la prima volta, pone a carico della pubblica amministrazione l'espresso dovere di concludere il procedimento amministrativo. Tutto cio' indipendentemente dal soggetto che abbia dato avvio al procedimento medesimo, se cioe' si tratti di un procedimento avviato d'ufficio od, invece, sulla base di un'istanza del cittadino.

Cio' comporta per il cittadino il diritto di conoscere esplicitamente quale sia l'esito di procedimento che lo riguarda; laddove per l'ente pubblico vi e' il dovere di adottare comunque un provvedimento espresso nei confronti dell'interessato, positivo o negativo che sia.

Il periodo di tempo a disposizione di ogni amministrazione pubblica per concludere un procedimento varia a seconda dell'ente e del tipo di procedimento e deve essere stabilito da ciascuna amministrazione, nel caso in cui non abbia gia' provveduto un'apposita legge o regolamento. Il termine dal quale comincia a decorrere il tempo coincide con la data dell'avvio d'ufficio del procedimento amministrativo oppure del ricevimento della domanda dell'interessato, qualora si tratti di un procedimento che necessiti dell'iniziativa del cittadino.

Nel caso in cui i singoli enti non abbiano provveduto a stabilire un termine per la conclusione del procedimento, la stessa Legge n. 241 sancisce che questo si debba intendere fissato in 30 giorni.

Qualora la pubblica amministrazione non abbia emesso il provvedimento nel termine stabilito, il cittadino puo' avvalersi della norma prevista dal Codice Penale all'articolo 328, che configura e punisce il reato di "omissione di atti d'ufficio". In questo modo sara' possibile per l'interessato accelerare l'iter della pratica o comunque conoscere i motivi del ritardo.

Per far cio' e' necessario che il privato, una volta trascorso inutilmente il suddetto periodo, invii al dipendente pubblico (il quale deve comunque ricoprire la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio) un'apposita richiesta scritta ed attendere una sua risposta. Passato un periodo massimo di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, senza che l'addetto abbia eseguito quanto tenuto a fare o che, comunque, abbia comunicato le ragioni del proprio ritardo, lo stesso sara' responsabile del reato di omissione di atti d'ufficio.

Per essere certi che questa forma di diffida prevista dall'articolo 328 del Codice Penale consegua il risultato sperato, e' consigliabile che la richiesta venga notificata, mediante ufficiale giudiziario, personalmente al funzionario pubblico competente per la propria pratica.

Le difficolta' alle quali potrebbero andare incontro i cittadini, vale a dire i problemi circa l'effettiva possibilita' di conoscere l'identita' dell'amministratore pubblico incaricato di seguire la pratica, vengono risolte dalla stessa Legge n. 241. Essa, infatti, impegna ogni amministrazione a determinare ed a pubblicizzare (in tutti i casi in cui non vi abbia gia' provveduto una disposizione di legge oppure un regolamento), per qualsiasi tipo di procedimento, quale sia l'ufficio responsabile dell'intero iter burocratico.


Partecipazione al procedimento amministrativo


La legge n. 241 del 7 agosto 1990 sancisce per la prima volta il diritto a partecipare al procedimento amministrativo, sin dal suo inizio, del cittadino, sia in veste di singolo, che in qualita' di appartenente ad organizzazioni di varia natura. Questo principio, altamente rivoluzionario rispetto al passato, si pone come obiettivo quello di instaurare un rapporto di tipo piu' democratico, tra amministratori ed amministrati, basato su di un'effettiva collaborazione.

E' stato, infatti, sancito l'obbligo per l'amministrazione di comunicare al soggetto interessato l'avvio del procedimento che lo possa riguardare ed il conseguente diritto del cittadino di prendere visione dei relativi atti, come pure di presentare su di essi osservazioni scritte che l'amministrazione e' tenuta a valutare. Questo obbligo di comunicare l'inizio di un procedimento vige sia nei confronti dei destinatari finali del provvedimento amministrativo, sia verso quei soggetti che "per legge" devono intervenire nell'iter procedimentale.

Per soggetti destinatari dell'atto finale sono da considerarsi coloro che, dall'emanazione del provvedimento, possono sopportare tanto conseguenze positive di ampliamento della propria sfera giuridica (ad esempio, il rilascio di una concessione edilizia), come pure chi sia chiamato a sopportare una conseguenza negativa di diminuzione del proprio patrimonio giuridico (ad esempio, l'espropriazione di un terreno).

Per soggetti che sono chiamati per legge a prestare il proprio parere o ad effettuare accertamenti di qualsiasi natura, si debbono intendere soprattutto gli organismi pubblici diversi dall'amministrazione incaricata di emanare l'atto. Ed a questi vanno aggiunti i gruppi che sono portatori di interessi diffusi, cioe' di interessi che non sono riferibili a singoli individui, bensi', all'intera collettivita', costituiti in associazioni ed enti vari. Si pensi, ad esempio, alle associazioni a tutela dell'ambiente, dei diritti del malato, o di tutela degli interessi dei consumatori. La condizione per poter intervenire e' che dall'atto finale possa ad essi derivare un danno.

La notizia, dell'avvio del procedimento puo' essere fornita in qualsiasi forma (notifica, raccomandata con avviso di ricevimento e cosi' via) purche' venga trasmessa personalmente. Essa deve contenere l'indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e l'identita' del responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si puo' prendere visione degli atti. Qualora il numero dei destinatari sia cosi' elevato da rendere eccessivamente gravosa, se non addirittura impossibile, la comunicazione personale, la notizia puo' essere data ricorrendo ad altre forme di pubblicita', quale la pubblicazione degli estremi sulla Gazzetta Ufficiale.

La conseguenza maggiore di questo principio consiste nell'instaurazione di una sorta di contraddittorio tra la pubblica amministrazione ed il soggetto privato interessato. La sua importanza non dovrebbe essere sottovalutata in quanto viene offerta al cittadino la possibilita' di far sentire le proprie ragioni e quindi di influire a proprio vantaggio, talvolta anche in maniera determinante sulle scelte che l'amministrazione dovra' prendere, senza la necessita' di ricorrere al giudice o comunque di instaurare un contenzioso con la pubblica amministrazione.

La possibilita' di intervenire viene meno solamente nel caso di procedimenti finalizzati all'adozione di atti a contenuto normativo, quali regolamenti, circolari, bandi di concorso, atti amministrativi generali, piani regolatori, e per quelli di carattere tributario.