ETICHETTA DELLA CARNE BOVINA

Il Decreto Ministeriale 30 agosto 2000 prevede che dal 1° gennaio 2002 ogni taglio di carne posto in vendita riporti una vera e propria carta di identità del bovino, mediante una etichetta sulla confezione o un cartello espositivo all'interno del punto vendita.


In particolare l'etichetta della carne deve indicare:


  • il codice identificativo dell'animale;

  • il paese di nascita dell'animale,

  • il paese di allevamento,

  • il paese di macellazione e numero dello stabilimento di macellazione,

  • il paese di sezionamento e numero dello stabilimento di sezionamento.


Tutta la carne posta in vendita deve essere contrassegnata da un bollo sanitario che riporta il numero identificativo dello stabilimento di macellazione e che è apposto dalle autorità veterinarie ufficiali responsabili dei controlli a garanzia della sicurezza e idoneità della carne per il consumo.


Da ricordare inoltre che la dicitura ORIGINE ITALIANA può essere apposta solo quando l'animale è nato, allevato e macellato in Italia.


La mancanza anche di una sola delle indicazioni richieste o l'assenza del bollo sanitario è illegale e da denunciare alle competenti autorità.

La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio Sanitario Nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale "autorità competente" in collaborazione con le Regioni e Province autonome.