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VENDITE FUORI LOCALI COMMERCIALI
I contratti per strada
Accade molto spesso, ormai, che i giovani vengano fermati, all'uscita
di scuola o della discoteca, vicino alle stazioni di autobus e treni,
da giovani ragazze, simpatiche e spigliate, che carpendo l'attenzione
dei malcapitati li convincono a tirare fuori un documento d'identità
e ad apporre una firma o più su dei moduli. Ciò, giurando
e spergiurando che l'unico scopo della manovra è quello di
consentire ai ragazzi di ricevere informazioni (che verrebbero inviate
comodamente a casa degli interessati) relative a corsi di lingua o
ad enciclopedie. A prova dell'avvenuta intervista (di solito le giovani
abbordano la "preda" chiedendogli se ama la lingua inglese
e se gli piacerebbe impararla) viene richiesto di mostrare e copiare
i dati di un documento d'identità' ("altrimenti, non posso
dimostrare ai miei capi che il nominativo è vero e dunque rischio
di non venire pagata" dicono). La firma serve a siglare la richiesta
di depliant informativi. Di solito non viene rilasciata alcuna copia
di ciò che è stato sottoscritto.
Ma la verità è un'altra: dopo alcune settimane
od alcuni mesi i ragazzi si vedono arrivare a casa delle simpatiche
lettere in cui società misteriose si professano liete di accettare
l'ordine eseguito tramite contratto (numero e data) da parte del signor
taldeitali. Difatti, i giovani non si sono resi conto di aver firmato
un contratto vero e proprio, e di dover sborsare a seguito di ciò
qualche milioncino per del materiale di dubbia utilità o, comunque,
non richiesto e saporitamente caro.
Le soluzioni? Per chi è stato abbastanza accorto da
richiedere copia di ciò che ha firmato, e si prende anche la
briga di leggere cosa c'è scritto, ci sarà la possibilità,
una volta resosi conto dell'errore commesso, di recedere entro 7 giorni
dalla firma indicata sul contratto. Ciò inviando raccomandata
con ricevuta di ritorno alla società, citando il D.L. 50/92
ai sensi del quale si recede.
Ma per chi non è stato così fortunato, e sono i più,
la prima cosa da fare è rifiutare i pacchi misteriosi che verranno
inviati a casa. Mi raccomando, non accettarli e poi inviarli nuovamente
indietro: il pacco non deve entrare in casa: deve essere respinto
al mittente direttamente alla posta od al postino, poiché altrimenti
si può considerare un'accettazione del contratto.
Naturalmente, la ditta inizierà a bersagliare il firmatario
con le sue raccomandate di sollecito, intimandogli di pagare le varie
rate, come indicato da contratto, mettendo su more su more e minacciando
di adire le vie legali.
Non appena arriva la prima lettera di questo tipo, la prima
cosa da fare sarà rispondere con una raccomandata A/R, contestando
di aver mai firmato alcun contratto e comunque richiedendo copia del
fantomatico documento che la ditta "sostiene di avere" in
suo possesso.
Chi, avendo una folgorazione, capisce e si ricorda quando può
essere avvenuta questa misteriosa sottoscrizione, può già
permettersi di contestare, sin dalla prima lettera, la validità
del contratto stesso. Se, ad esempio, il soggetto non era da solo
ma accompagnato, può affermare come, in realtà, si sono
svolti i fatti, avvalorando la sua affermazione facendo presente l'esistenza
di testimonianze di chi era con lui ed ha assistito al reale svolgimento
dei fatti.
Essendo difatti di fronte alla firma di un contratto, l'unico modo
è dimostrare il vizio nella volontà e dunque le testimonianze,
in assenza di altre prove, sono basilari.
Talvolta, ottenuto il contratto, si può scoprire addirittura
che la firma è falsa. Ciò diventa motivo ulteriore di
contestazione.
Per chi non avesse alcuna possibilità di dimostrare di aver
firmato a seguito dell'inganno della promotrice, può restare
la possibilità di contestare il contenuto del contratto.
C'è la fondata possibilità che nel contratto vi siano
clausole vessatorie relative alle penali da versare. Se in un
contratto viene decurtata, perché nulla, la clausola relativa
alla penale, ne consegue che la stessa non deve essere più
versata e pertanto il recesso dal contratto ha buone possibilità
di essere ottenuto senza dover pagare penale (non perché fosse
illegittima la relativa richiesta, ma perché la clausola è
nulla e dunque inapplicabile). Il rischio massimo, dovrebbe essere
di dover pagare solo una percentuale di spese. Naturalmente, molto
dipende anche dalle reciproche mosse e dalla volontà di andare
avanti da parte del consumatore. Nonché dal giudizio di eventuali
giudici che dovessero intervenire e dalla lettura che dovessero dare
del contratto. Resta fermo però che le clausole vessatorie
non possono essere ammesse.
Qualunque sia la strada che si decide di percorrere, occorre
continuare a rifiutare i pacchi, che potrebbero venire reiteratamente
re-inviati dalle ditte, senza mai accettarli in casa. Contemporaneamente,
si dovrà evitare di pagare i solleciti delle rate che sicuramente
continueranno ad essere inviati. L'accettazione del pacco e il pagamento,
sono difatti da considerarsi come accettazione del contratto e pertanto
la situazione diventerebbe ancora più problematica.
A seguito di questa situazione di tensione, probabilmente le ditte
decideranno di procedere alla convocazione del soggetto, da loro ritenuto
moroso, davanti al giudice di pace.
A questo punto, il firmatario dovrà recarsi davanti al giudice
incaricato. Porterà con sé, mostrandola al giudice,
la documentazione che attesta la sua buona fede nell'affermare di
non essere a conoscenza, al momento della firma, che si trattasse
di un contratto. Porterà dunque le testimonianze scritte degli
amici che erano presenti insieme a lui o, meglio ancora, gli amici
stessi, che comunque dovranno essere disponibili a comparire ove richiamati
davanti al giudice.
Nonché l'eventuale denuncia relativa alla falsità della
firma, ove la stessa sia falsa (attenzione: questa denuncia deve necessariamente
essere fatta contro ignoti).
Nel caso in cui non disponesse di ciò, cercherà di far
valere la nullità delle clausole vessatorie relative alla penale,
cercando dunque di ottenere l'annullamento della stessa e di pagare
solo le spese vive affrontate dalla ditta per il contratto.
La raccomandazione principale è, comunque, di prestare
attenzione a ciò che effettivamente si firma. Può accadere
che pur davanti ad un'iniziale intenzione di concludere un contratto,
ci si ritrovi però a ricevere della merce difforme da quanto
richiesto. Nel caso in cui la spedizione ricevuta sia difforme da
quanto indicato dal contratto, è possibile rimandare indietro
la merce entro i 7 giorni dalla spedizione. Attenzione allora a non
firmare, al momento della consegna, accettazioni della merce "anche
se difforme dall'ordine iniziale". Ove invece l'errore sia stato
al momento della firma, poiché non ci si era accorti di ciò
che effettivamente era stato scritto, allora vale quanto sopra, sia
in merito di testimonianze sia in merito di clausole vessatorie.
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