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I contratti per strada

Accade molto spesso, ormai, che i giovani vengano fermati, all'uscita di scuola o della discoteca, vicino alle stazioni di autobus e treni, da giovani ragazze, simpatiche e spigliate, che carpendo l'attenzione dei malcapitati li convincono a tirare fuori un documento d'identità e ad apporre una firma o più su dei moduli. Ciò, giurando e spergiurando che l'unico scopo della manovra è quello di consentire ai ragazzi di ricevere informazioni (che verrebbero inviate comodamente a casa degli interessati) relative a corsi di lingua o ad enciclopedie. A prova dell'avvenuta intervista (di solito le giovani abbordano la "preda" chiedendogli se ama la lingua inglese e se gli piacerebbe impararla) viene richiesto di mostrare e copiare i dati di un documento d'identità' ("altrimenti, non posso dimostrare ai miei capi che il nominativo è vero e dunque rischio di non venire pagata" dicono). La firma serve a siglare la richiesta di depliant informativi. Di solito non viene rilasciata alcuna copia di ciò che è stato sottoscritto.

Ma la verità è un'altra: dopo alcune settimane od alcuni mesi i ragazzi si vedono arrivare a casa delle simpatiche lettere in cui società misteriose si professano liete di accettare l'ordine eseguito tramite contratto (numero e data) da parte del signor taldeitali. Difatti, i giovani non si sono resi conto di aver firmato un contratto vero e proprio, e di dover sborsare a seguito di ciò qualche milioncino per del materiale di dubbia utilità o, comunque, non richiesto e saporitamente caro.

Le soluzioni? Per chi è stato abbastanza accorto da richiedere copia di ciò che ha firmato, e si prende anche la briga di leggere cosa c'è scritto, ci sarà la possibilità, una volta resosi conto dell'errore commesso, di recedere entro 7 giorni dalla firma indicata sul contratto. Ciò inviando raccomandata con ricevuta di ritorno alla società, citando il D.L. 50/92 ai sensi del quale si recede.
Ma per chi non è stato così fortunato, e sono i più, la prima cosa da fare è rifiutare i pacchi misteriosi che verranno inviati a casa. Mi raccomando, non accettarli e poi inviarli nuovamente indietro: il pacco non deve entrare in casa: deve essere respinto al mittente direttamente alla posta od al postino, poiché altrimenti si può considerare un'accettazione del contratto.
Naturalmente, la ditta inizierà a bersagliare il firmatario con le sue raccomandate di sollecito, intimandogli di pagare le varie rate, come indicato da contratto, mettendo su more su more e minacciando di adire le vie legali.

Non appena arriva la prima lettera di questo tipo, la prima cosa da fare sarà rispondere con una raccomandata A/R, contestando di aver mai firmato alcun contratto e comunque richiedendo copia del fantomatico documento che la ditta "sostiene di avere" in suo possesso.
Chi, avendo una folgorazione, capisce e si ricorda quando può essere avvenuta questa misteriosa sottoscrizione, può già permettersi di contestare, sin dalla prima lettera, la validità del contratto stesso. Se, ad esempio, il soggetto non era da solo ma accompagnato, può affermare come, in realtà, si sono svolti i fatti, avvalorando la sua affermazione facendo presente l'esistenza di testimonianze di chi era con lui ed ha assistito al reale svolgimento dei fatti.
Essendo difatti di fronte alla firma di un contratto, l'unico modo è dimostrare il vizio nella volontà e dunque le testimonianze, in assenza di altre prove, sono basilari.
Talvolta, ottenuto il contratto, si può scoprire addirittura che la firma è falsa. Ciò diventa motivo ulteriore di contestazione.
Per chi non avesse alcuna possibilità di dimostrare di aver firmato a seguito dell'inganno della promotrice, può restare la possibilità di contestare il contenuto del contratto.

C'è la fondata possibilità che nel contratto vi siano clausole vessatorie
relative alle penali da versare. Se in un contratto viene decurtata, perché nulla, la clausola relativa alla penale, ne consegue che la stessa non deve essere più versata e pertanto il recesso dal contratto ha buone possibilità di essere ottenuto senza dover pagare penale (non perché fosse illegittima la relativa richiesta, ma perché la clausola è nulla e dunque inapplicabile). Il rischio massimo, dovrebbe essere di dover pagare solo una percentuale di spese. Naturalmente, molto dipende anche dalle reciproche mosse e dalla volontà di andare avanti da parte del consumatore. Nonché dal giudizio di eventuali giudici che dovessero intervenire e dalla lettura che dovessero dare del contratto. Resta fermo però che le clausole vessatorie non possono essere ammesse.

Qualunque sia la strada che si decide di percorrere, occorre continuare a rifiutare i pacchi, che potrebbero venire reiteratamente re-inviati dalle ditte, senza mai accettarli in casa. Contemporaneamente, si dovrà evitare di pagare i solleciti delle rate che sicuramente continueranno ad essere inviati. L'accettazione del pacco e il pagamento, sono difatti da considerarsi come accettazione del contratto e pertanto la situazione diventerebbe ancora più problematica.
A seguito di questa situazione di tensione, probabilmente le ditte decideranno di procedere alla convocazione del soggetto, da loro ritenuto moroso, davanti al giudice di pace.
A questo punto, il firmatario dovrà recarsi davanti al giudice incaricato. Porterà con sé, mostrandola al giudice, la documentazione che attesta la sua buona fede nell'affermare di non essere a conoscenza, al momento della firma, che si trattasse di un contratto. Porterà dunque le testimonianze scritte degli amici che erano presenti insieme a lui o, meglio ancora, gli amici stessi, che comunque dovranno essere disponibili a comparire ove richiamati davanti al giudice.
Nonché l'eventuale denuncia relativa alla falsità della firma, ove la stessa sia falsa (attenzione: questa denuncia deve necessariamente essere fatta contro ignoti).
Nel caso in cui non disponesse di ciò, cercherà di far valere la nullità delle clausole vessatorie relative alla penale, cercando dunque di ottenere l'annullamento della stessa e di pagare solo le spese vive affrontate dalla ditta per il contratto.


La raccomandazione principale è, comunque, di prestare attenzione a ciò che effettivamente si firma. Può accadere che pur davanti ad un'iniziale intenzione di concludere un contratto, ci si ritrovi però a ricevere della merce difforme da quanto richiesto. Nel caso in cui la spedizione ricevuta sia difforme da quanto indicato dal contratto, è possibile rimandare indietro la merce entro i 7 giorni dalla spedizione. Attenzione allora a non firmare, al momento della consegna, accettazioni della merce "anche se difforme dall'ordine iniziale". Ove invece l'errore sia stato al momento della firma, poiché non ci si era accorti di ciò che effettivamente era stato scritto, allora vale quanto sopra, sia in merito di testimonianze sia in merito di clausole vessatorie.