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CASE E IMMOBILI: la
casa in locazione, in proprietà, la multiproprietà
Multiproprietà
Non vi è mai capitato di ricevere a casa una lettera in cui
vi veniva comunicata la vincita di un soggiorno?premio o di una settimana
in un famoso luogo di villeggiatura?
Per ritirare il premio dovevate andare ad un incontro presso un grande
albergo, dove vi avrebbero mostrato i grandi vantaggi della formula
vacanze in Time Sharing.
Attenti! Dietro queste proposte si nasconde spesso una pericolosa
forma di vendita; quella d'immobili in multiproprietà.
Fino a due anni fa...
non esisteva una tutela certa rispetto a tali contratti, in quanto
l'applicazione del famoso D.L. 50/92 era esclusa, ed il vuoto normativo
andava a tutto vantaggio di società disoneste che approfittavano
di tale situazione.
Il D.L. 427 del 9 Novembre 1998 è andato a riempire tale lacuna,
disciplinando i "contratti relativi all'acquisizione di un diritto
di godimento a tempo parziale di beni immobili", ossia i contratti
di multiproprietà.
Con grande ritardo...
si è data attuazione alla direttiva 94/47/CE e si è
finalmente intervenuti in difesa degli acquirenti di tali forme di
proprietà immobiliare.
Il suddetto decreto legislativo ha posto delle regole di comportamento
per queste società, prevedendo a favore del consumatore l'esercizio
del diritto di recesso entro 10 giorni dalla firma del contratto.
Il Decreto Legislativo ha posto degli obblighi informativi molto precisi;
il consumatore deve essere messo in grado di sapere cosa sta firmando,
ed in particolare a quali obblighi si sta volontariamente sottomettendo.
All'Art.3 vengono descritti i requisiti del contratto che devono essere
in ogni caso rispettati, mentre l'Art.4 tratta gli "Obblighi
specifici del venditore". Tra questi il più importante
è quello che obbliga la società ad utilizzare il termine
"multiproprietà" in tutti i documenti che vengono
forniti al consumatore, quindi non solo nel contratto, ma anche negli
opuscoli pubblicitari ed in tutto il materiale promozionale appositamente
predisposto.
Viene poi disposta la modalità con la quale il diritto di recesso
deve essere esercitato; entro 10 giorni dalla firma del contratto
il consumatore deve comunicare la sua volontà di recedere dal
contratto mediante una comunicazione da spedire in Raccomandata A/R,
il recesso può essere richiesto senza addurre motivazioni,
in quanto tale diritto è del tutto incondizionato. Se il contratto
non rispetta le formalità richieste, "l'acquirente può
recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione".
Il venditore non può richiedere il versamento di acconti se
non dopo lo scorrere dei 10 giorni previsti per l'esercizio del diritto
di recesso (Art.6).
Contestualmente al contratto in oggetto, vengono spesso fatti firmare
anche dei contratti di concessione di credito, o di finanziamento
per dare la possibilità al consumatore di pagare la cifra prevista
dal contratto principale a rate.
Tali contratti si annullano automaticamente nel momento in cui il
consumatore si avvale del diritto di recesso (Art.8).
Ogni patto in contrasto con quanto stabilito nel decreto è
nullo.
L'emanazione di questo decreto legislativo è servita per bloccare
le pratiche contrattuali più spregiudicate, mentre per quanto
riguarda la trasparenza della pubblicità, molto c'è
ancora da fare.
Il termine "multiproprietà" viene utilizzato con
difficoltà, a questo infatti si preferisce il termine Time
Sharing, che è un sinonimo poco noto ai più.
Non fatevi dunque ingannare dalle apparenze!
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