CASE E IMMOBILI: la casa in locazione, in proprietà, la multiproprietà

Multiproprietà

Non vi è mai capitato di ricevere a casa una lettera in cui vi veniva comunicata la vincita di un soggiorno?premio o di una settimana in un famoso luogo di villeggiatura?
Per ritirare il premio dovevate andare ad un incontro presso un grande albergo, dove vi avrebbero mostrato i grandi vantaggi della formula vacanze in Time Sharing.
Attenti! Dietro queste proposte si nasconde spesso una pericolosa forma di vendita; quella d'immobili in multiproprietà.

Fino a due anni fa...

non esisteva una tutela certa rispetto a tali contratti, in quanto l'applicazione del famoso D.L. 50/92 era esclusa, ed il vuoto normativo andava a tutto vantaggio di società disoneste che approfittavano di tale situazione.
Il D.L. 427 del 9 Novembre 1998 è andato a riempire tale lacuna, disciplinando i "contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili", ossia i contratti di multiproprietà.

Con grande ritardo...
si è data attuazione alla direttiva 94/47/CE e si è finalmente intervenuti in difesa degli acquirenti di tali forme di proprietà immobiliare.
Il suddetto decreto legislativo ha posto delle regole di comportamento per queste società, prevedendo a favore del consumatore l'esercizio del diritto di recesso entro 10 giorni dalla firma del contratto.
Il Decreto Legislativo ha posto degli obblighi informativi molto precisi; il consumatore deve essere messo in grado di sapere cosa sta firmando, ed in particolare a quali obblighi si sta volontariamente sottomettendo.
All'Art.3 vengono descritti i requisiti del contratto che devono essere in ogni caso rispettati, mentre l'Art.4 tratta gli "Obblighi specifici del venditore". Tra questi il più importante è quello che obbliga la società ad utilizzare il termine "multiproprietà" in tutti i documenti che vengono forniti al consumatore, quindi non solo nel contratto, ma anche negli opuscoli pubblicitari ed in tutto il materiale promozionale appositamente predisposto.
Viene poi disposta la modalità con la quale il diritto di recesso deve essere esercitato; entro 10 giorni dalla firma del contratto il consumatore deve comunicare la sua volontà di recedere dal contratto mediante una comunicazione da spedire in Raccomandata A/R, il recesso può essere richiesto senza addurre motivazioni, in quanto tale diritto è del tutto incondizionato. Se il contratto non rispetta le formalità richieste, "l'acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione".
Il venditore non può richiedere il versamento di acconti se non dopo lo scorrere dei 10 giorni previsti per l'esercizio del diritto di recesso (Art.6).
Contestualmente al contratto in oggetto, vengono spesso fatti firmare anche dei contratti di concessione di credito, o di finanziamento per dare la possibilità al consumatore di pagare la cifra prevista dal contratto principale a rate.
Tali contratti si annullano automaticamente nel momento in cui il consumatore si avvale del diritto di recesso (Art.8).
Ogni patto in contrasto con quanto stabilito nel decreto è nullo.
L'emanazione di questo decreto legislativo è servita per bloccare le pratiche contrattuali più spregiudicate, mentre per quanto riguarda la trasparenza della pubblicità, molto c'è ancora da fare.
Il termine "multiproprietà" viene utilizzato con difficoltà, a questo infatti si preferisce il termine Time Sharing, che è un sinonimo poco noto ai più.
Non fatevi dunque ingannare dalle apparenze!