Il Difensore Civico
Il Giudice Unico

GIUSTIZIA ORDINARIA
Il Giudice di Pace

Come, quando, perché ricorrere alla figura del Giudice di Pace
Del giudice di pace se ne parla tanto ma si conosce ancora poco il ruolo di questa figura che ha sostituito il giudice conciliatore e ne ha raccolta una preziosa eredità. Il giudice di pace è destinato a prendere il posto del Pretore? Secondo le nuove norme sulla giustizia proposte dal ministro Giovanni Maria Flick, sembrerebbe di sì, visto che gli si vuole attribuire competenza penale oltre quella civile. Il giudice di pace, la cui attività ha avuto inizio il 2 maggio 1995, nonostante l'accoglienza non entusiastica degli avvocati che vedono il pericolo che gli venga sottratto del lavoro, se le proposte Flick verranno approvate, potrà svolgere un ruolo sempre più importante sul fronte della giustizia di tutti i giorni: quella a cui si deve guardare con attenzione per garantire una pacifica convivenza civile. Un ruolo svolto sia direttamente, risolvendo controversie che gli competono, sia indirettamente, sottraendo lavoro ai tribunali, ingolfati da una quantità di cause che rende inagibile e impraticabile la giustizia.

Un esempio
Un ragazzo appassionato di Internet é ospite in una casa in campagna. Si accorda con i proprietari per pagarsi le spese, provvedendo a segnare gli scatti di luce e telefono. Quando decide di andare via, pochi giorni dopo lascia L. 100.000 ed un conteggio approssimativo. I proprietari gli fanno presente che, solamente di telefono, gli scatti indicano il consumo di circa L. 300.000. Il ragazzo allora sostiene di aver sbagliato a leggere gli scatti, confondendo un 6 con un 5, al momento in cui era subentrato nell'abitazione. Inoltre aggiunge, le telefonate per Internet erano urbane, dunque la tariffa doveva essere bassa. Gli viene fatto presente che il suo provider è sì nella provincia, ma in un altro centro cittadino (fuori città). Dunque la tariffa non é urbana ma interurbana. Viene inoltre pregato di far richiesta al proprio fornitore di accesso, affinché gli consegni la documentazione relativa ai collegamenti effettuati in modo da poter calcolare l'effettiva spesa. Il ragazzo fa finta di nulla intanto, arriva la bolletta telefonica, che conferma la cifra preventivata dai proprietari. Questi ultimi, inoltre, hanno richiesto alla Telecom di dettagliare le chiamate effettuate sin dal giorno in cui il ragazzo se ne é andato, facendo nascere la controversia.

Non c'é dunque dubbio su chi abbia consumato le telefonate. Ma neppure l'evidenza convince il ragazzo. I proprietari decidono allora di recarsi in città e di rivolgersi ad un giudice di pace. Gli spiegano la situazione. Insieme vagliano alcune possibilità. Comunque, visto il luogo in cui é avvenuto il fatto, il giudice rimanda per competenza ad un altro ufficio. I proprietari della casa telefonano all'ufficio competente, per sapere i giorni di apertura. Si presentano. Il nuovo giudice, preso atto, fissa l'udienza tenendo conto che la parte competente ha la residenza in un'altra regione. C'é dunque necessità di un certo margine per consentire la notifica della convocazione. Il giorno dell'udienza le due parti si presentano. Raccontano i fatti, espongono le proprie ragioni, si confrontano. Il giudice ascolta, evidenzia ciò che ritiene rilevante, fa capire che cosa ritiene sia giusto e cosa sbagliato.
Cerca insomma di conciliare le due posizioni, senza venir meno al senso di giustizia.

Il giudice di pace é una delle figure giuridiche più recenti adottata dall'ordinamento per offrire a tutti i cittadini la possibilità di risolvere con il minimo dispendio di tempo e di denaro alcune controversie di lieve entità. L'iter processuale normale segue ritmi molto lenti (data l'enorme quantità di procedimenti iscritti a ruolo) obbligando gli utenti ad attese infinite prima di riuscire ad ottenere un grado di giudizio, che in molti casi, fra cavilli e rinvii, non viene mai raggiunto. Inoltre le spese processuali, i bolli, le notule degli avvocati, sono spesso sproporzionate rispetto al valore intrinseco della vertenza trattata. Al fine di garantire una giustizia più concreta ed immediata, in quegli ambiti legati alla esistenza quotidiana, é stato stabilito, con legge n.374/91 (21 novembre 1991) un certo numero di giudici, divisi per competenze territoriali, e variabili nel numero in proporzione alla percentuale di abitanti all'interno della circoscrizione del tribunale.

Le competenze di questo ufficio riguardano cause relative a beni mobiliari di valore inferiore ai cinque milioni, i risarcimenti per danni a veicoli e natanti per valori inferiori ai trenta milioni; cause per le misure e le modalità di uso dei servizi condominiali. Ossia circa il modo di esercitare il godimento di beni immobiliari comuni ed i limiti quantitativi, spaziali e temporali dei diritti di godimento dei detti Beni (ascensore, riscaldamento, luce) e delle Cose (scale, cortili): restano invece escluse le controversie riguardanti la stessa esistenza del diritto all'uso del bene o del servizio, i regolamenti economici dei rapporti condominiali derivanti dall'uso; cause per definizione di rapporti tra proprietari e detentori di immobili; problemi legati al superamento della tollerabilità di fumo, calore, rumori nelle abitazioni; cause di recupero crediti o beni in prestito; contenzioso con banche; risarcimento danni; prodotti difettosi; prestazioni di servizi, tutto per valori inferiori a cinque milioni.

Nelle cause in cui il valore non supera il milione di lire, tutti sono autorizzati a stare in giudizio personalmente senza la tutela dell'avvocato. Ciò é possibile anche per valori superiori se il giudice lo autorizza su richiesta verbale dell'interessato.

Chi può fare il giudice di pace?
Possono fare domanda i giovani laureati in legge di età non inferiore ai 30 anni, i pensionati fino a 70 anni, e tutti i laureati che non siano legati da un rapporto di lavoro continuato nel settore pubblico e privato. È un magistrato ordinario e dura in carica 4 anni. Ha funzioni conciliative nell'ambito della materia civile. Deve avere residenza nella circoscrizione del tribunale.
La scelta avviene tra quelle categorie che maggiormente dovrebbero avere avuto esperienze di questioni giuridiche, non solo in teoria ma anche in pratica. La possibilità di avere un'età anche notevolmente avanzata é legata alla necessità di gestire l'ufficio con molto buon senso ed esperienza, visto che il compito di queste persone é di moderare due posizioni fra loro in contrasto, aiutando le parti a capire ciò che é giusto, ciò che é legale e ciò che sarebbe opportuno, senza arrivare ad una influenza diretta sulle parti, né impone decisioni e giudizi.

La figura ricorda un po' quella del mediatore, poiché il fine non é la mera applicazione di norme di legge, bensì quello di raggiungere un accordo che le parti trovino soddisfacente, o quanto meno che la situazione venga sviscerata in modo tale che una delle due parti, alla luce del buon senso, arrivi a comprendere le ragioni del suo torto, o veda avvalorate le proprie ragioni. Naturalmente ogni giudice avrà i propri canoni e le proprie convinzioni, anche a seconda delle proprie esperienze, così é probabile che un giovane procuratore si atterrà più fedelmente alla legge, nel dirigere l'udienza, mentre un anziano professionista prediligerà soluzioni legate al buon senso.
Per poter fissare un'udienza, la persona interessata deve recarsi presso l'ufficio del giudice di pace (chiedendo al 12 oppure al tribunale), nel giorno settimanale di apertura se si tratta di una piccola circoscrizione, altrimenti può recarsi all'ufficio in qualsiasi giorno, tenendo presente che ogni giudice sarà presente un solo giorno la settimana. Parlerà col giudice, spiegandogli la situazione, e questi deciderà se il caso rientra nella sua competenza, sia dal punto di vista della territorialità che da quello della materia. Nel caso di incompetenza, indirizzerà verso l'ufficio competente. Dopo aver parlato brevemente con l'avocante, dando anche qualche piccolo consiglio, il giudice fisserà l'udienza. Il periodo di attesa é piuttosto breve e varia a seconda del tempo necessario per l'avvenuta notifica dell'atto di citazione per la parte comparente, e della mole di lavoro di ogni giudice. Di solito oscilla tra le due settimane ed il mese.
Se il convenuto non si presenta l'avvenuta notifica così come il verbale d'udienza redatto dal giudice, saranno oggetto di prova a favore della presunta parte lesa, nel procedimento che questa vorrà iniziare presso il tribunale o la pretura. Quest'ultima é di solito l'ufficio dove, in alternativa, ci si rivolge per i giudizi di reati di questo tipo.
Durante la prima udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se riesce, viene redatto il verbale di conciliazione che mette fine alla lite, altrimenti il giudice invita le parti a presentare per l'udienza successiva (di solito entro una decina di giorni) quelle che sono le loro precisazioni, domande ed eventuali prove. Il giudice può anche disporre l'emissione di testimoni.
Una volta terminata l'istruttoria e raccolte dunque tutte le dichiarazioni e le documentazioni, il giudice chiede alle parti di precisare le rispettive richieste, al che emette la sentenza. È possibile appellarsi per un valore fino a due milioni solamente in Cassazione, per valori superiori prima in tribunale e poi in Cassazione. Il verbale di conciliazione ha lo stesso valore della sentenza esecutiva e nel caso in cui una delle parti contravvenga a quanto stabilito, il giudice prenderà le dovute misure atte a garantire l'esecuzione coatta del dovuto.
Torniamo all'esempio iniziale. Il ragazzo, dalla documentazione e dalle parole del giudice comprende l'inconsistenza della sua posizione e l'ingiustizia delle sue pretese. Bofonchiando, cerca prima di ottenere un rinvio, poi decide comunque di pagare. Il giudice scrive la sentenza, che viene controfirmata dalle parti: dà al ragazzo un periodo di 10 giorni per pagare. Dopo 10 giorni arriva un vaglia. Il ragazzo é ancora convinto di avere ragione. Però avendo accettato la sentenza del giudice di pace, con tanto di controfirma, alla fine ha pagato.

Le competenze attraverso cui è designato il giudice di pace
Il giudice di pace viene nominato dopo un periodo di 6 mesi di tirocinio, che si conclude con un giudizio di idoneità decretato dal Ministro della Giustizia. Alcuni, verranno nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, gli altri potranno -su richiesta- essere destinati ad altre sedi vacanti.
Durante il tirocinio, l'aspirante giudice viene affiancato ad un magistrato affidatario, il quale dovrà vigilare affinché il tirocinante svolga pratica sia civile che penale, presso il Tribunale o presso un Giudice di Pace particolarmente esperto, seguendo nel contempo specifici corsi. I nominati, entreranno in attività entro 30 gg. dall'assegnazione.
Tra i requisiti richiesti:

  • laurea in giurisprudenza;
  • età compresa tra i 30 ed i 70 anni (e comunque non oltre i 75 per il rinnovo);
  • aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense o, in alternativa, l'aver esercitato per almeno un biennio funzioni notarili o giudiziarie, oppure l'insegnamento di materie giuridiche nelle università, ma anche l'aver avuto funzioni dirigenziali nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie.
    Qualsiasi altra attività lavorativa dovrà essere stata abbandonata.
    Il giudice di pace può dunque essere un notaio, un avvocato, un professore, un giudice od un dirigente di cancelleria. Complessivamente, con l'estensione delle funzioni anche in ambito penale, è stata anche richiesta una maggiore competenza specifica.
    È prevista una durata di base di un quadriennio, ma sono possibili riconferme. Tuttavia, dopo la prima riconferma una ulteriore nomina sarà possibile solo facendo passare un quadriennio.
    Per i giudici attualmente in carica, verranno previsti corsi di aggiornamento sul diritto penale.

    Esistono particolari termini di incompatibilità
    (ad esempio i parenti non possono esercitare la difesa davanti ad un parente giudice di pace), ma esistono anche particolari doveri: il giudice di pace ha il dovere di astenersi (oltre che nei confronti di casi relativi a parenti e per cause già precedentemente trattate in altri gradi di giudizio) nel caso in cui abbia avuto rapporti di lavoro -autonomo o di collaborazione- con una delle parti in giudizio.
    Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

  • i membri del Parlamento,
  • i membri dei consigli degli Enti Locali e i componenti di comitati di controllo sugli stessi;
  • gli ecclesiastici ed in generale i ministri di qualunque confessione religiosa;
  • chi abbia ricoperto nel precedente triennio incarichi direttivi od esecutivi in partiti politici;
  • chi svolga attività professionale per imprese di assicurazione o banche, od abbia parenti ed affini (entro il secondo e primo grado) che esercitino tale attività;
  • gli avvocati nel circondario ove abbiano operato o dove operino i propri associati. Gli avvocati non potranno neppure difendere, in gradi successivi, parti coinvolte in procedimenti davanti al proprio Ufficio e questo divieto sarà valido anche per i parenti dell'avvocato, poiché neppure loro potranno difendere parti dinanzi all'ufficio del giudice di pace dove presta servizio il giudice-avvocato, né potranno difendere tali persone nei successivi gradi di giudizio.

    La competenza penale
    È la principale novità contenuta nella Legge n. 468 del 24/11/99.
    Nonostante non sia ancora entrato in vigore un decreto legislativo che predisponga specificamente ed entro termini precisi e definiti le materie penali che il giudice di pace potrà trattare, nonché le sanzioni comminabili, l'ambito è genericamente il seguente:

  • percosse;
  • lesioni personali su querela di parte offesa;
  • lesioni personali colpose sempre su querela di parte (con l'esclusione di fattispecie connesse alla colpa professionale dei fatti commessi in violazione alle norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, o comunque determinanti una malattia professionale di durata superiore ai 20 gg.);
  • omissione di soccorso;
  • minacce;
  • furto punibile su querela di parte;
  • ingiuria;
  • diffamazione;
  • sottrazione di cose comuni;
  • usurpazione;
  • deviazione acque e modifica stato dei luoghi;
  • invasione di terreni ed edifici;
  • danneggiamento;
  • introduzione e abbandono di animali sul fondo altrui;
  • pascolo abusivo;
  • ingresso abusivo su fondo altrui;
  • uccisione e danneggiamento di animali altrui;
  • deturpazione ed imbrattamento di cose altrui;
  • appropriazione di cose smarrite, del tesoro, di cose avute per errore o per caso fortuito;
  • somministrazione alcoolici a minori od infermi di mente;
  • determinazione in altri di stato di ubriachezza;
  • somministrazione di alcoolici a persona in stato di manifesta ubriachezza;
  • atti contrari alla pubblica decenza;
  • inosservanza obbligo iscrizione elementare per i minori.
    ATTENZIONE: tra le nuove competenze c'è quella di essere l'organo da adire nel caso si intenda presentare opposizione -entro 30 gg.- avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia.
    Inoltre, potranno essere attribuite competenze anche su
  • reati previsti da leggi speciali, se relativi a pene detentive non superiori a 4 mesi -o con pene pecuniarie correlate;
  • reati per i quali non sussistano particolari difficoltà interpretative o che non necessitino di indagini e valutazioni, nel caso in cui le conseguenze dannose siano eliminabili -tramite restituzione o risarcimento del danno.

    Le pene
    Per i reati sopra indicati, non sarà possibile per il giudice di pace comminare pene detentive, ma solo pecuniarie (che non potranno superare i 5 milioni) o, nel caso di particolare gravità e recidiva, di sanzioni alternative quali la prestazione di attività non retribuite a favore della collettività, od altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo comunque non superiore a 6 mesi, ma anche l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a 45 giorni od altre specifiche pene prescrittive.
    Nel caso in cui la pena pecuniaria non venga corrisposta, è possibile che la stessa venga convertita in lavoro sostitutivo (per un periodo superiore ad un mese ma non oltre i soliti 6), salva la possibilità per il reo di interrompere l'obbligo lavorativo effettuando il pagamento.

    Il procedimento penale
    Il procedimento davanti al giudice di pace è sostenuto da principi di massima semplificazione. Anche qui, mancano ancora disposizioni specifiche che meglio puntualizzino determinati ambiti e specifici passaggi: questo è però il quadro generale.
    L'attività d'indagine -a seguito della querela della parte- dovrà venire affidata di regola alla polizia giudiziaria. L'imputato dovrà apparire direttamente davanti al giudice, sulla base dell'imputazione formulata dal P.M.. Sempre il P.M. potrà proporre al giudice l'archiviazione.
    Sarà prevista la possibilità -per reati perseguibili a querela- che la citazione in giudizio avvenga direttamente da parte della persona offesa, tramite il suo difensore, mediante ricorso diretto al giudice di pace.
    Il giudice di pace potrà fissare direttamente l'udienza. Nel caso si renda necessario svolgere indagini, la notizia di reato verrà trasmessa direttamente alla polizia giudiziaria. Il P.M. verrà tempestivamente informato perché possa procedere all'azione.
    Nei casi in cui il fatto sia particolarmente tenue ed occasionale -e si ravvisi l'eventualità che un normale procedimento possa comportare per l'imputato problemi in famiglia o sul lavoro- sarà possibile adottare un meccanismo particolare di definizione del procedimento.
    È previsto l'obbligo, per il giudice di pace, di provvedere ad un tentativo di conciliazione per quanto concernente gli aspetti riparatori e risarcitori, nonché per la remissione della querela -ed all'accettazione di ritiro della stessa.
    Con il consenso delle parti, sarà possibile utilizzare maggiormente la documentazione formatasi nel corso delle indagini preliminari.
    La funzione di P.M. potrà essere esercitata -su delega del Procuratore della Repubblica del Tribunale- da particolari soggetti (vice procuratori, ufficiali di polizia non coinvolti nell'indagine, laureati di giurisprudenza al secondo anno della scuola di specializzazione, uditori giudiziari con tirocinio non inferiore a sei mesi, etc...).
    Sarà possibile l'estinzione del reato grazie a condotte riparatorie e risarcitorie del danno.
    Si potrà poi proporre appello nei confronti delle sentenze emesse, con l'eccezione di quelle atte a comminare la sola pena pecuniaria, e quelle di proscioglimento o di non luogo a procedere -perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (relative sempre a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena alternativa).
    I certificati che l'imputato potrà richiedere al Casellario Giudiziale, non riporteranno le iscrizioni di tutte quelle condanne la cui competenza è attribuita al giudice di pace.
    Contro le sentenze potrà essere esperito ricorso in appello presso il Tribunale nel cui circondario ha sede l'Ufficio del Giudice di Pace.