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GIUSTIZIA ORDINARIA
Il Giudice di Pace
Come, quando, perché ricorrere alla figura del Giudice di
Pace
Del giudice di pace se ne parla tanto ma si conosce ancora poco
il ruolo di questa figura che ha sostituito il giudice conciliatore
e ne ha raccolta una preziosa eredità. Il giudice di pace
è destinato a prendere il posto del Pretore? Secondo le nuove
norme sulla giustizia proposte dal ministro Giovanni Maria Flick,
sembrerebbe di sì, visto che gli si vuole attribuire competenza
penale oltre quella civile. Il giudice di pace, la cui attività
ha avuto inizio il 2 maggio 1995, nonostante l'accoglienza non entusiastica
degli avvocati che vedono il pericolo che gli venga sottratto del
lavoro, se le proposte Flick verranno approvate, potrà svolgere
un ruolo sempre più importante sul fronte della giustizia
di tutti i giorni: quella a cui si deve guardare con attenzione
per garantire una pacifica convivenza civile. Un ruolo svolto sia
direttamente, risolvendo controversie che gli competono, sia indirettamente,
sottraendo lavoro ai tribunali, ingolfati da una quantità
di cause che rende inagibile e impraticabile la giustizia.
Un esempio
Un ragazzo appassionato di Internet é ospite in una casa
in campagna. Si accorda con i proprietari per pagarsi le spese,
provvedendo a segnare gli scatti di luce e telefono. Quando decide
di andare via, pochi giorni dopo lascia L. 100.000 ed un conteggio
approssimativo. I proprietari gli fanno presente che, solamente
di telefono, gli scatti indicano il consumo di circa L. 300.000.
Il ragazzo allora sostiene di aver sbagliato a leggere gli scatti,
confondendo un 6 con un 5, al momento in cui era subentrato nell'abitazione.
Inoltre aggiunge, le telefonate per Internet erano urbane, dunque
la tariffa doveva essere bassa. Gli viene fatto presente che il
suo provider è sì nella provincia, ma in un altro
centro cittadino (fuori città). Dunque la tariffa non é
urbana ma interurbana. Viene inoltre pregato di far richiesta al
proprio fornitore di accesso, affinché gli consegni la documentazione
relativa ai collegamenti effettuati in modo da poter calcolare l'effettiva
spesa. Il ragazzo fa finta di nulla intanto, arriva la bolletta
telefonica, che conferma la cifra preventivata dai proprietari.
Questi ultimi, inoltre, hanno richiesto alla Telecom di dettagliare
le chiamate effettuate sin dal giorno in cui il ragazzo se ne é
andato, facendo nascere la controversia.
Non c'é dunque dubbio su chi abbia consumato le telefonate.
Ma neppure l'evidenza convince il ragazzo. I proprietari decidono
allora di recarsi in città e di rivolgersi ad un giudice
di pace. Gli spiegano la situazione. Insieme vagliano alcune possibilità.
Comunque, visto il luogo in cui é avvenuto il fatto, il giudice
rimanda per competenza ad un altro ufficio. I proprietari della
casa telefonano all'ufficio competente, per sapere i giorni di apertura.
Si presentano. Il nuovo giudice, preso atto, fissa l'udienza tenendo
conto che la parte competente ha la residenza in un'altra regione.
C'é dunque necessità di un certo margine per consentire
la notifica della convocazione. Il giorno dell'udienza le due parti
si presentano. Raccontano i fatti, espongono le proprie ragioni,
si confrontano. Il giudice ascolta, evidenzia ciò che ritiene
rilevante, fa capire che cosa ritiene sia giusto e cosa sbagliato.
Cerca insomma di conciliare le due posizioni, senza venir meno al
senso di giustizia.
Il giudice di pace é una delle figure giuridiche più
recenti adottata dall'ordinamento per offrire a tutti i cittadini
la possibilità di risolvere con il minimo dispendio di tempo
e di denaro alcune controversie di lieve entità. L'iter processuale
normale segue ritmi molto lenti (data l'enorme quantità di
procedimenti iscritti a ruolo) obbligando gli utenti ad attese infinite
prima di riuscire ad ottenere un grado di giudizio, che in molti
casi, fra cavilli e rinvii, non viene mai raggiunto. Inoltre le
spese processuali, i bolli, le notule degli avvocati, sono spesso
sproporzionate rispetto al valore intrinseco della vertenza trattata.
Al fine di garantire una giustizia più concreta ed immediata,
in quegli ambiti legati alla esistenza quotidiana, é stato
stabilito, con legge n.374/91 (21 novembre 1991) un certo numero
di giudici, divisi per competenze territoriali, e variabili nel
numero in proporzione alla percentuale di abitanti all'interno della
circoscrizione del tribunale.
Le competenze di questo ufficio riguardano cause relative a beni
mobiliari di valore inferiore ai cinque milioni, i risarcimenti
per danni a veicoli e natanti per valori inferiori ai trenta milioni;
cause per le misure e le modalità di uso dei servizi condominiali.
Ossia circa il modo di esercitare il godimento di beni immobiliari
comuni ed i limiti quantitativi, spaziali e temporali dei diritti
di godimento dei detti Beni (ascensore, riscaldamento, luce) e delle
Cose (scale, cortili): restano invece escluse le controversie riguardanti
la stessa esistenza del diritto all'uso del bene o del servizio,
i regolamenti economici dei rapporti condominiali derivanti dall'uso;
cause per definizione di rapporti tra proprietari e detentori di
immobili; problemi legati al superamento della tollerabilità
di fumo, calore, rumori nelle abitazioni; cause di recupero crediti
o beni in prestito; contenzioso con banche; risarcimento danni;
prodotti difettosi; prestazioni di servizi, tutto per valori inferiori
a cinque milioni.
Nelle cause in cui il valore non supera il milione di lire, tutti
sono autorizzati a stare in giudizio personalmente senza la tutela
dell'avvocato. Ciò é possibile anche per valori superiori
se il giudice lo autorizza su richiesta verbale dell'interessato.
Chi può fare il giudice di pace?
Possono fare domanda i giovani laureati in legge di età non
inferiore ai 30 anni, i pensionati fino a 70 anni, e tutti i laureati
che non siano legati da un rapporto di lavoro continuato nel settore
pubblico e privato. È un magistrato ordinario e dura in carica
4 anni. Ha funzioni conciliative nell'ambito della materia civile.
Deve avere residenza nella circoscrizione del tribunale.
La scelta avviene tra quelle categorie che maggiormente dovrebbero
avere avuto esperienze di questioni giuridiche, non solo in teoria
ma anche in pratica. La possibilità di avere un'età
anche notevolmente avanzata é legata alla necessità
di gestire l'ufficio con molto buon senso ed esperienza, visto che
il compito di queste persone é di moderare due posizioni
fra loro in contrasto, aiutando le parti a capire ciò che
é giusto, ciò che é legale e ciò che
sarebbe opportuno, senza arrivare ad una influenza diretta sulle
parti, né impone decisioni e giudizi.
La figura ricorda un po' quella del mediatore, poiché il
fine non é la mera applicazione di norme di legge, bensì
quello di raggiungere un accordo che le parti trovino soddisfacente,
o quanto meno che la situazione venga sviscerata in modo tale che
una delle due parti, alla luce del buon senso, arrivi a comprendere
le ragioni del suo torto, o veda avvalorate le proprie ragioni.
Naturalmente ogni giudice avrà i propri canoni e le proprie
convinzioni, anche a seconda delle proprie esperienze, così
é probabile che un giovane procuratore si atterrà
più fedelmente alla legge, nel dirigere l'udienza, mentre
un anziano professionista prediligerà soluzioni legate al
buon senso.
Per poter fissare un'udienza, la persona interessata deve recarsi
presso l'ufficio del giudice di pace (chiedendo al 12 oppure al
tribunale), nel giorno settimanale di apertura se si tratta di una
piccola circoscrizione, altrimenti può recarsi all'ufficio
in qualsiasi giorno, tenendo presente che ogni giudice sarà
presente un solo giorno la settimana. Parlerà col giudice,
spiegandogli la situazione, e questi deciderà se il caso
rientra nella sua competenza, sia dal punto di vista della territorialità
che da quello della materia. Nel caso di incompetenza, indirizzerà
verso l'ufficio competente. Dopo aver parlato brevemente con l'avocante,
dando anche qualche piccolo consiglio, il giudice fisserà
l'udienza. Il periodo di attesa é piuttosto breve e varia
a seconda del tempo necessario per l'avvenuta notifica dell'atto
di citazione per la parte comparente, e della mole di lavoro di
ogni giudice. Di solito oscilla tra le due settimane ed il mese.
Se il convenuto non si presenta l'avvenuta notifica così
come il verbale d'udienza redatto dal giudice, saranno oggetto di
prova a favore della presunta parte lesa, nel procedimento che questa
vorrà iniziare presso il tribunale o la pretura. Quest'ultima
é di solito l'ufficio dove, in alternativa, ci si rivolge
per i giudizi di reati di questo tipo.
Durante la prima udienza il giudice interroga liberamente le parti
e tenta la conciliazione. Se riesce, viene redatto il verbale di
conciliazione che mette fine alla lite, altrimenti il giudice invita
le parti a presentare per l'udienza successiva (di solito entro
una decina di giorni) quelle che sono le loro precisazioni, domande
ed eventuali prove. Il giudice può anche disporre l'emissione
di testimoni.
Una volta terminata l'istruttoria e raccolte dunque tutte le dichiarazioni
e le documentazioni, il giudice chiede alle parti di precisare le
rispettive richieste, al che emette la sentenza. È possibile
appellarsi per un valore fino a due milioni solamente in Cassazione,
per valori superiori prima in tribunale e poi in Cassazione. Il
verbale di conciliazione ha lo stesso valore della sentenza esecutiva
e nel caso in cui una delle parti contravvenga a quanto stabilito,
il giudice prenderà le dovute misure atte a garantire l'esecuzione
coatta del dovuto.
Torniamo all'esempio iniziale. Il ragazzo, dalla documentazione
e dalle parole del giudice comprende l'inconsistenza della sua posizione
e l'ingiustizia delle sue pretese. Bofonchiando, cerca prima di
ottenere un rinvio, poi decide comunque di pagare. Il giudice scrive
la sentenza, che viene controfirmata dalle parti: dà al ragazzo
un periodo di 10 giorni per pagare. Dopo 10 giorni arriva un vaglia.
Il ragazzo é ancora convinto di avere ragione. Però
avendo accettato la sentenza del giudice di pace, con tanto di controfirma,
alla fine ha pagato.
Le competenze attraverso cui è designato il giudice di
pace
Il giudice di pace viene nominato dopo un periodo di 6 mesi di tirocinio,
che si conclude con un giudizio di idoneità decretato dal
Ministro della Giustizia. Alcuni, verranno nominati magistrati onorari
presso le sedi messe a concorso, gli altri potranno -su richiesta-
essere destinati ad altre sedi vacanti.
Durante il tirocinio, l'aspirante giudice viene affiancato ad un
magistrato affidatario, il quale dovrà vigilare affinché
il tirocinante svolga pratica sia civile che penale, presso il Tribunale
o presso un Giudice di Pace particolarmente esperto, seguendo nel
contempo specifici corsi. I nominati, entreranno in attività
entro 30 gg. dall'assegnazione.
Tra i requisiti richiesti:
laurea in giurisprudenza;
età compresa tra i 30 ed i 70 anni (e comunque non
oltre i 75 per il rinnovo);
aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense o, in alternativa, l'aver esercitato per almeno
un biennio funzioni notarili o giudiziarie, oppure l'insegnamento
di materie giuridiche nelle università, ma anche l'aver avuto
funzioni dirigenziali nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie.
Qualsiasi altra attività lavorativa dovrà essere stata
abbandonata.
Il giudice di pace può dunque essere un notaio, un avvocato,
un professore, un giudice od un dirigente di cancelleria. Complessivamente,
con l'estensione delle funzioni anche in ambito penale, è
stata anche richiesta una maggiore competenza specifica.
È prevista una durata di base di un quadriennio, ma sono
possibili riconferme. Tuttavia, dopo la prima riconferma una ulteriore
nomina sarà possibile solo facendo passare un quadriennio.
Per i giudici attualmente in carica, verranno previsti corsi di
aggiornamento sul diritto penale.
Esistono particolari termini di incompatibilità
(ad esempio i parenti non possono esercitare la difesa davanti ad
un parente giudice di pace), ma esistono anche particolari doveri:
il giudice di pace ha il dovere di astenersi (oltre che nei confronti
di casi relativi a parenti e per cause già precedentemente
trattate in altri gradi di giudizio) nel caso in cui abbia avuto
rapporti di lavoro -autonomo o di collaborazione- con una delle
parti in giudizio.
Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
i membri del Parlamento,
i membri dei consigli degli Enti Locali e i componenti
di comitati di controllo sugli stessi;
gli ecclesiastici ed in generale i ministri di qualunque
confessione religiosa;
chi abbia ricoperto nel precedente triennio incarichi direttivi
od esecutivi in partiti politici;
chi svolga attività professionale per imprese di
assicurazione o banche, od abbia parenti ed affini (entro il secondo
e primo grado) che esercitino tale attività;
gli avvocati nel circondario ove abbiano operato o dove operino
i propri associati. Gli avvocati non potranno neppure difendere,
in gradi successivi, parti coinvolte in procedimenti davanti al
proprio Ufficio e questo divieto sarà valido anche per i
parenti dell'avvocato, poiché neppure loro potranno difendere
parti dinanzi all'ufficio del giudice di pace dove presta servizio
il giudice-avvocato, né potranno difendere tali persone nei
successivi gradi di giudizio.
La competenza penale
È la principale novità contenuta nella Legge n. 468
del 24/11/99.
Nonostante non sia ancora entrato in vigore un decreto legislativo
che predisponga specificamente ed entro termini precisi e definiti
le materie penali che il giudice di pace potrà trattare,
nonché le sanzioni comminabili, l'ambito è genericamente
il seguente:
percosse;
lesioni personali su querela di parte offesa;
lesioni personali colpose sempre su querela di parte (con
l'esclusione di fattispecie connesse alla colpa professionale dei
fatti commessi in violazione alle norme previste per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, o comunque determinanti una malattia
professionale di durata superiore ai 20 gg.);
omissione di soccorso;
minacce;
furto punibile su querela di parte;
ingiuria;
diffamazione;
sottrazione di cose comuni;
usurpazione;
deviazione acque e modifica stato dei luoghi;
invasione di terreni ed edifici;
danneggiamento;
introduzione e abbandono di animali sul fondo altrui;
pascolo abusivo;
ingresso abusivo su fondo altrui;
uccisione e danneggiamento di animali altrui;
deturpazione ed imbrattamento di cose altrui;
appropriazione di cose smarrite, del tesoro, di cose avute
per errore o per caso fortuito;
somministrazione alcoolici a minori od infermi di mente;
determinazione in altri di stato di ubriachezza;
somministrazione di alcoolici a persona in stato di manifesta
ubriachezza;
atti contrari alla pubblica decenza;
inosservanza obbligo iscrizione elementare per i minori.
ATTENZIONE: tra le nuove competenze c'è quella di essere
l'organo da adire nel caso si intenda presentare opposizione -entro
30 gg.- avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia.
Inoltre, potranno essere attribuite competenze anche su
reati previsti da leggi speciali, se relativi a pene detentive
non superiori a 4 mesi -o con pene pecuniarie correlate;
reati per i quali non sussistano particolari difficoltà
interpretative o che non necessitino di indagini e valutazioni,
nel caso in cui le conseguenze dannose siano eliminabili -tramite
restituzione o risarcimento del danno.
Le pene
Per i reati sopra indicati, non sarà possibile per il giudice
di pace comminare pene detentive, ma solo pecuniarie (che non potranno
superare i 5 milioni) o, nel caso di particolare gravità
e recidiva, di sanzioni alternative quali la prestazione di attività
non retribuite a favore della collettività, od altre forme
di lavoro sostitutivo per un periodo comunque non superiore a 6
mesi, ma anche l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non
superiore a 45 giorni od altre specifiche pene prescrittive.
Nel caso in cui la pena pecuniaria non venga corrisposta, è
possibile che la stessa venga convertita in lavoro sostitutivo (per
un periodo superiore ad un mese ma non oltre i soliti 6), salva
la possibilità per il reo di interrompere l'obbligo lavorativo
effettuando il pagamento.
Il procedimento penale
Il procedimento davanti al giudice di pace è sostenuto da
principi di massima semplificazione. Anche qui, mancano ancora disposizioni
specifiche che meglio puntualizzino determinati ambiti e specifici
passaggi: questo è però il quadro generale.
L'attività d'indagine -a seguito della querela della parte-
dovrà venire affidata di regola alla polizia giudiziaria.
L'imputato dovrà apparire direttamente davanti al giudice,
sulla base dell'imputazione formulata dal P.M.. Sempre il P.M. potrà
proporre al giudice l'archiviazione.
Sarà prevista la possibilità -per reati perseguibili
a querela- che la citazione in giudizio avvenga direttamente da
parte della persona offesa, tramite il suo difensore, mediante ricorso
diretto al giudice di pace.
Il giudice di pace potrà fissare direttamente l'udienza.
Nel caso si renda necessario svolgere indagini, la notizia di reato
verrà trasmessa direttamente alla polizia giudiziaria. Il
P.M. verrà tempestivamente informato perché possa
procedere all'azione.
Nei casi in cui il fatto sia particolarmente tenue ed occasionale
-e si ravvisi l'eventualità che un normale procedimento possa
comportare per l'imputato problemi in famiglia o sul lavoro- sarà
possibile adottare un meccanismo particolare di definizione del
procedimento.
È previsto l'obbligo, per il giudice di pace, di provvedere
ad un tentativo di conciliazione per quanto concernente gli aspetti
riparatori e risarcitori, nonché per la remissione della
querela -ed all'accettazione di ritiro della stessa.
Con il consenso delle parti, sarà possibile utilizzare maggiormente
la documentazione formatasi nel corso delle indagini preliminari.
La funzione di P.M. potrà essere esercitata -su delega del
Procuratore della Repubblica del Tribunale- da particolari soggetti
(vice procuratori, ufficiali di polizia non coinvolti nell'indagine,
laureati di giurisprudenza al secondo anno della scuola di specializzazione,
uditori giudiziari con tirocinio non inferiore a sei mesi, etc...).
Sarà possibile l'estinzione del reato grazie a condotte riparatorie
e risarcitorie del danno.
Si potrà poi proporre appello nei confronti delle sentenze
emesse, con l'eccezione di quelle atte a comminare la sola pena
pecuniaria, e quelle di proscioglimento o di non luogo a procedere
-perché il fatto non sussiste o perché l'imputato
non lo ha commesso (relative sempre a reati puniti con la pena pecuniaria
o con pena alternativa).
I certificati che l'imputato potrà richiedere al Casellario
Giudiziale, non riporteranno le iscrizioni di tutte quelle condanne
la cui competenza è attribuita al giudice di pace.
Contro le sentenze potrà essere esperito ricorso in appello
presso il Tribunale nel cui circondario ha sede l'Ufficio del Giudice
di Pace.
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