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GIUSTIZIA ORDINARIA
Il Giudice Unico
Dopo anni di dibattiti, iniziati con la previsione di un ampliamento
delle competenze pretorili, si è infine giunti alla decisione
di unificare i Tribunali e le Preture, dando origine ad un unico Tribunale
per il primo grado, configuratosi nell'Ufficio del Giudice Unico,
destinato ad assorbire anche tutte le competenze delle vecchie Preture.
Ciò sia in sede civile (comprese questioni relative a lavoro,
previdenza ed assistenza obbligatorie) sia -adesso- in sede penale.
Giudice unico non vuol dire giudice monocratico: vista la
tendenza alla semplificazione ed all'ottimizzazione delle forze,
sono infatti sicuramente prevalenti i procedimenti che vedranno
un solo soggetto come organo giudicante, ma la collegialità
non è stata eliminata.
Il principio in base al quale tale riforma è stata
decisa era la semplificazione dell'accesso all'utente medio, eliminare
le problematiche che -in casi specifici- non consentivano di individuare
la specifica competenza, per difficoltà di valutazione dell'ammontare
della causa etc (rischiando così di adire il tribunale sbagliato).
Altro obiettivo era quello di potenziare alcuni tribunali che -trovandosi
ad affrontare un carico di pendenze maggiore rispetto al numero
dei giudici assegnati, specie in sede penale- si trovavano sull'orlo
del collasso per carenza di organico. Il metodo: Eliminare molti
uffici periferici ed accentrare il personale -togato ed amministrativo-
nei centri di maggiore concentrazione abitativa; istituire nuovi
Tribunali nei centri a maggiore densità, modificando ed accorpando
le assegnazioni territoriali, consentendo così una migliore
corrispondenza tra strutture e realtà socio-geografica.
Del resto, l'esistenza delle Preture era dovuta all'esigenza di
avvicinare -in un certo qual modo- la legge ai centri più
piccoli ed isolati. Oggi, grazie ad una mobilità più
facile, questo problema è diventato secondario. Naturalmente,
nei casi di altre concentrazioni di popolazione, al posto delle
Preture sono state istituite sezioni distaccate di Tribunale. Senza
considerare il fatto che un nuovo giudice ha praticamente preso
il posto del vecchio Pretore: il Giudice di Pace è presente
sul territorio in modo capillare e -anche se in alcuni casi in modo
un po' approssimativo- con tempi e modi molto più veloci
ed immediati di quanto si verificasse con il Pretore.
Non secondaria -per la chiusura di alcune Preture marginali- è
anche la riduzione delle spese dello Stato.
I punti che hanno contraddistinto l'iter della riforma processuale,
finalizzata alla semplificazione, non si limitano solo all'introduzione
del giudice unico.
A fiancheggiare e potenziare l'iniziativa sono state varate altre
innovazioni. La modifica e semplificazione dei registri penali,
l'unificazione delle spese per gli atti giudiziari, l'attribuzione
di competenze limitate in materia penale al giudice di pace, la
depenalizzazione di numerosi reati ed ancor di più la nascita
dei tribunali metropolitani, sono tutti tasselli che -pur con le
loro potenziali imperfezioni- sono diretti a determinare la nascita
di un diritto processuale più semplice e più vicino
all'utenza.
Dal punto di vista pratico, l'eliminazione dei vecchi e
conosciuti palazzi giuridici, con conseguente spostamento degli
uffici, ha causato -specie negli operatori del diritto dei centri
più grandi- una certa confusione ed un certo spiazzamento,
causando anche errori e ritardi.
Generalmente, però, l'iniziativa sembrerebbe da apprezzare:
i procedimenti dovrebbero poter essere più veloci e più
curati (sia per l'aumento numerico degli addetti sia per il maggiore
numero di casi valutabili in sede monocratica -ossia da un giudice
solo e non da un collegio) e molti errori e confusioni di competenze
dovrebbero essere eliminati. Non ci aspettiamo che questa iniziativa
comporti la risoluzione delle carenze croniche della situazione
giudiziaria italiana, però, dei miglioramenti, almeno teoricamente
sarebbero ipotizzabili.
Le Procure della Repubblica non subiscono modifiche sostanziali.
Vengono eliminate le Procure presso le Preture, ma concretamente
uffici e competenze rimangono.
Inalterata anche la situazione delle Corti d'Appello, salvo l'incremento
delle competenze (vedi l'istituzione di una specifica sezione adibita
in via esclusiva alla trattazione in appello delle controversie
di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatorie).
Tratto dal manuale dell'operatore della Lega Consumatori a cura
di Matteo Crestani
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