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COMMERCIO
Il Commercio Elettronico:
Indice:
· Introduzione
· Riferimenti Legislativi
· Il Giudice Unico
Introduzione
Le definizioni di commercio elettronico oggi in circolazione sono
molte, ma in sé l'"E-commerce" o "e-com"
non è altro che una più vasta applicazione di quegli
esempi oramai divenuti familiari: carte di credito, bancomat, servizi
finanziari, telepass.
In sostanza per "E-commerce" può definirsi: ogni
iniziativa di tipo commerciale che viene svolta utilizzando alcuni
sistemi tecnologici quali: il telefono, la rete internet; la televisione.
Da un punto di vista giuridico, il commercio elettronico è
riconducibile a: un accordo posto in essere attraverso infrastruttura
informatica o rete di telecomunicazione e costituito su operazioni
che coinvolgono soggetti - consumatori, imprese, Pubblica Amministrazione
- mirate allo scambio di beni (materiali o immateriali) e / o di servizi,
dietro corrispettivo versamento effettuato per via telematica oppure
tradizionale di una somma di denaro.
È possibile distinguere due diversi tipi di commercio elettronico,
secondo i soggetti coinvolti nella relazione elettronica:
- L'Electronic Commerce Business To Business (per acronimo BtoB) nel
quale sono
coinvolte due imprese;
- L'Electronic Commerce Business To Consumer (per acronimo BtoC),
dove invece un
soggetto è il consumatore finale.
Inoltre, occorre sottolineare che la rete world wide web (ossia quella
che tutti chiamiamo
internet) deve essere considerata una vera e propria tecnologia e
non un "media". È una
tecnologia innovativa e di rottura equiparabile al telegrafo o al
motore a scoppio; è una
tecnologia che imporrà cambiamenti dal punto di vista sociale
e culturale ed in un contesto
competitivo di tipo post-industriale, come è il nostro, cambierà
anche il modo di fare affari e
di relazionarsi con i clienti
Riferimenti legislativi
La normazione relativa al commercio elettronico presenta caratteristiche
peculiari tali che il legislatore nazionale è stato portato
a disciplinare la materia degli atti giuridici elettronici in maniera
limitata. Infatti si tratta di una materia estremamente tecnica,
attinente ad un settore in rapida e continua evoluzione.
I principi possono essere posti anche al di fuori dell'ordinamento
nazionale, in maniera per quest'ultimo vincolante o meno.
1) Nella normativa comunitaria, le direttive impongono ai diversi
legislatori nazionali di adottare disposizioni conformi.
2) Un esempio invece di posizione di principi non vincolanti è
dato dai c.d. frameworks. Si tratta di "linee guida" redatte
da organizzazioni internazionali, idonee - nei limiti in cui ricevano
un largo consenso - a realizzare le migliori condizioni per lo sviluppo
del commercio elettronico. (UNCITRAL, organo delle Nazioni Unite;
C.C.I.; O.C.S.E.).
3) Infine pur non trattandosi di fonti legislative e quindi come
tali aventi validità erga omnes, si ricordano le norme di
natura contrattuale, poste in essere direttamente dalle parti.
La normativa italiana
La disciplina di riferimento generale è contenuta nel Codice
Civile e relativa al contratto (artt. 1321 e ss.), anche se il particolare
mezzo attraverso il quale avviene la trasmissione comporta necessariamente
un'interpretazione adeguata.
In particolare: gli artt. 1341 (Condizioni generali di contratto)
e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari): nella maggior
parte dei casi infatti la conclusione dei contratti per via elettronica
avviene attraverso la compilazione di un modulo recante le condizioni
generali di vendita e la "cliccata" sul c. d. "testo
negoziale virtuale". Emergono quindi i problemi dovuti al fatto
che si tratta di contrattazione inter absentes: in altre parole
l'impossibilità di ricorrere alla specifica approvazione
per iscritto, così come richiesto dalle norme in esame.
Gli artt. 1325 (Indicazione dei requisiti), 1350 (Atti che devono
farsi per iscritto), 1351 (Contratto preliminare) e 1352 (Forme
convenzionali), in materia di forma: i contratti stipulati per via
elettronica prospettano il nuovo problema della forma elettronica,
delle conseguenti necessarie considerazioni con riferimento alla
sua rilevanza giuridica nel nostro ordinamento e della sua eventuale
equiparazione alle altre forme previste per i negozi giuridici.
L'art. 1325 n. 4 prevede la libertà di forma per i contratti,
salvo che un'esplicita previsione legislativa la richieda a pena
di nullità.
Il capo XIV bis, introdotto dall'art. 25 della L. 6/2/1996 n. 52,
in cui è prevista la disciplina dei contratti conclusi tra
un professionista ed un consumatore.
La normativa di carattere speciale che può essere applicata
al commercio elettronico consiste in vari provvedimenti relativi
a specifiche materie. Tra queste, si ricordano D. Lgs. 15/1/1992
n. 50, Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali D. Lgs. 22/5/1999 n. 185,
Attuazione della Direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti stipulati a distanza; L. 31/12/1996,
n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
la normativa regolatrice i marchi e i segni distintivi (artt. 2555-2574
c. c.; R. D. 21.06.1942, n. 929 - Testo delle disposizioni legislative
in materia di marchi registrati, come modificato dai D. Lgs. 4.12.1992,
n. 480 e 19.03.1996, n. 198), la proprietà intellettuale
(artt. 2575-2594 c.c.; l. 22.04.1941, n. 633 - Protezione del diritto
di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, R. D. 18.5.1942,
n. 1369 - Regolamento per l'esecuzione della legge per la protezione
del diritto d'autore; R. D. 29.06.1939, n. 1127 - Testo delle disposizioni
legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali; R.
D. 5.2.1940, n. 244 - Testo delle disposizioni regolamentari in
materia di brevetti per invenzioni industriali; R. D. 1940, n. 1411
- Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per
modelli industriali) nonché la concorrenza (artt. 2595-2601
c.c.; L. 10.10.1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato).
Gli atti comunitari
Direttiva 96/9/CE PE-Cons relativa alla tutela giuridica delle banche
dati; Direttiva 85/577/CEE Cons 20.12.1985 per la tutela dei consumatori
in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; Direttiva
93/13/CE Cons 5.4.93 concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati dai consumatori; Direttiva 97/7/CE PE-Cons 20.5.1997 sulla
protezione dei consumatori nei contratti a distanza); Direttiva
1999/93/CE PE-Cons, 13.12.1999, relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche; Prop. Direttiva PE-Cons relativa ai contratti
di servizi finanziari negoziati a distanza (COM (98) 468 def.),
modificata il 23.7.99; Comunicazione Commis. "Accrescere la
fiducia dei consumatori negli strumenti di pagamento elettronici
nel Mercato Unico" (COM (96) 209 def.); Raccomandazione Commis.
30.7.97 relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento
elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli
emittenti ed i titolari di tali strumenti (97/498/EC) (G.U.C.E.,
L 208 del 2.8.97); Prop. Direttiva PE-Cons riguardante l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica (COM (98) 461 def); Direttiva 95/46/CE
PE-Cons 24.10.1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali; Direttiva 97/66/CE PE-Cons
15.12.1997, relativa al trattamento dei dati personali e sulla tutela
della vita privata nel settore delle telecomunicazioni; Prop. Dir.
PE-Cons, definizione aspetti giuridici del commercio elettronico
(posizione comune 22/2000).
Firma digitale
Tra gli specifici temi con cui confrontarsi nella materia in argomento.
La norma fondamentale è l'art. 15 della L. 59/1997 ("Bassanini-uno"),
che ha permesso l'ingresso e, di conseguenza, ha attribuito rilevanza
giuridica nel nostro ordinamento all'informatica e alla telematica.
La legge è stata integrata dal D.P.R. 10/11/1997, n. 513,
"Regolamento recante criteri e modalità per la formazione,
la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale
dei documenti a norma dell'art. 15, 2 c., della L. 15/03/1997, n.
59", a cui bisogna aggiungere il D.P.C.M. 08/02/1999., "Regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 3, 1 c., del D.P.R.
10/11/1997, n. 513".
Legge applicabile e giurisdizione
Altro tema abituale nel commercio elettronico, data la caratteristica
di aterritorialità del
mezzo di comunicazione attraverso il quale viene condotto, è
quello della legge applicabile e
del foro competente.
Vengono quindi in rilievo: Convenzione di Roma del 19/6/1980 sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, facendo però
salve le altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili
(la cui disciplina è ispirata al principio della libertà
di scelta della legge applicabile, ex art. 3). In ipotesi però
di contratto concluso da consumatori, sono previste deroghe alla
regola in virtù dell'intento di tutelare il consumatore,
considerato parte più debole (art. 5, Conv. Roma), resa esecutiva
in Italia con L. 31/5/1995, n. 218, Riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato (v. in particolare l'art. 57 -
Obbligazioni contrattuali); Convenzione di Vienna 11/4/1980 sui
contratti di compravendita internazionale di merci. Si tratta di
un esempio tipico di convenzione la cui applicazione è fatta
salva dal richiamo nell'art. 57 della L. 218/1995. Tuttavia la sua
operatività è limitata per quanto riguarda l'argomento
di cui trattiamo, in quanto è espressamente (art. 2) prevista
la sua non applicabilità in ipotesi di vendita: a) di merci
acquistate per uso personale, familiare o domestico, salvo che il
venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o
al momento della conclusione del contratto, non sapesse che tali
merci erano acquistate per tale scopo; b) all'asta; c) di valori
mobiliari, effetti commerciali e valute; Convenzione di Bruxelles
27/11/1968 e Convenzione di Lugano 16/7/1988, concernenti la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale. È prevista la regola della competenza, in
materia contrattuale, del giudice del luogo in cui l'obbligazione
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (art.
5, 1 comma, n. 1). Alla regola, sono però previste deroghe
dettate dalla sezione IV - competenza il materia di contratti conclusi
da consumatori, che sostanzialmente consentono al consumatore di
adire il giudice dello stato in cui ha il proprio domicilio; Convenzione
dell'Aja 15.06.55 sulla legge applicabile alle vendite internazionali
di cose mobili corporali.
Tratto dal Manuale dell'operatore della Lega Consumatori a cura
di Matteo Crestani
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