Possiamo fidarci dei concorsi a premio?

COMMERCIO

Il Commercio Elettronico:


Indice:

· Introduzione
· Riferimenti Legislativi
· Il Giudice Unico


Introduzione

Le definizioni di commercio elettronico oggi in circolazione sono molte, ma in sé l'"E-commerce" o "e-com" non è altro che una più vasta applicazione di quegli esempi oramai divenuti familiari: carte di credito, bancomat, servizi finanziari, telepass.
In sostanza per "E-commerce" può definirsi: ogni iniziativa di tipo commerciale che viene svolta utilizzando alcuni sistemi tecnologici quali: il telefono, la rete internet; la televisione.
Da un punto di vista giuridico, il commercio elettronico è riconducibile a: un accordo posto in essere attraverso infrastruttura informatica o rete di telecomunicazione e costituito su operazioni che coinvolgono soggetti - consumatori, imprese, Pubblica Amministrazione - mirate allo scambio di beni (materiali o immateriali) e / o di servizi, dietro corrispettivo versamento effettuato per via telematica oppure tradizionale di una somma di denaro.
È possibile distinguere due diversi tipi di commercio elettronico, secondo i soggetti coinvolti nella relazione elettronica:
- L'Electronic Commerce Business To Business (per acronimo BtoB) nel quale sono
coinvolte due imprese;
- L'Electronic Commerce Business To Consumer (per acronimo BtoC), dove invece un
soggetto è il consumatore finale.
Inoltre, occorre sottolineare che la rete world wide web (ossia quella che tutti chiamiamo
internet) deve essere considerata una vera e propria tecnologia e non un "media". È una
tecnologia innovativa e di rottura equiparabile al telegrafo o al motore a scoppio; è una
tecnologia che imporrà cambiamenti dal punto di vista sociale e culturale ed in un contesto
competitivo di tipo post-industriale, come è il nostro, cambierà anche il modo di fare affari e
di relazionarsi con i clienti

Riferimenti legislativi

La normazione relativa al commercio elettronico presenta caratteristiche peculiari tali che il legislatore nazionale è stato portato a disciplinare la materia degli atti giuridici elettronici in maniera limitata. Infatti si tratta di una materia estremamente tecnica, attinente ad un settore in rapida e continua evoluzione.
I principi possono essere posti anche al di fuori dell'ordinamento nazionale, in maniera per quest'ultimo vincolante o meno.
1) Nella normativa comunitaria, le direttive impongono ai diversi legislatori nazionali di adottare disposizioni conformi.
2) Un esempio invece di posizione di principi non vincolanti è dato dai c.d. frameworks. Si tratta di "linee guida" redatte da organizzazioni internazionali, idonee - nei limiti in cui ricevano un largo consenso - a realizzare le migliori condizioni per lo sviluppo del commercio elettronico. (UNCITRAL, organo delle Nazioni Unite; C.C.I.; O.C.S.E.).
3) Infine pur non trattandosi di fonti legislative e quindi come tali aventi validità erga omnes, si ricordano le norme di natura contrattuale, poste in essere direttamente dalle parti.

La normativa italiana

La disciplina di riferimento generale è contenuta nel Codice Civile e relativa al contratto (artt. 1321 e ss.), anche se il particolare mezzo attraverso il quale avviene la trasmissione comporta necessariamente un'interpretazione adeguata.
In particolare: gli artt. 1341 (Condizioni generali di contratto) e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari): nella maggior parte dei casi infatti la conclusione dei contratti per via elettronica avviene attraverso la compilazione di un modulo recante le condizioni generali di vendita e la "cliccata" sul c. d. "testo negoziale virtuale". Emergono quindi i problemi dovuti al fatto che si tratta di contrattazione inter absentes: in altre parole l'impossibilità di ricorrere alla specifica approvazione per iscritto, così come richiesto dalle norme in esame.
Gli artt. 1325 (Indicazione dei requisiti), 1350 (Atti che devono farsi per iscritto), 1351 (Contratto preliminare) e 1352 (Forme convenzionali), in materia di forma: i contratti stipulati per via elettronica prospettano il nuovo problema della forma elettronica, delle conseguenti necessarie considerazioni con riferimento alla sua rilevanza giuridica nel nostro ordinamento e della sua eventuale equiparazione alle altre forme previste per i negozi giuridici.
L'art. 1325 n. 4 prevede la libertà di forma per i contratti, salvo che un'esplicita previsione legislativa la richieda a pena di nullità.
Il capo XIV bis, introdotto dall'art. 25 della L. 6/2/1996 n. 52, in cui è prevista la disciplina dei contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore.
La normativa di carattere speciale che può essere applicata al commercio elettronico consiste in vari provvedimenti relativi a specifiche materie. Tra queste, si ricordano D. Lgs. 15/1/1992 n. 50, Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali D. Lgs. 22/5/1999 n. 185, Attuazione della Direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza; L. 31/12/1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
la normativa regolatrice i marchi e i segni distintivi (artt. 2555-2574 c. c.; R. D. 21.06.1942, n. 929 - Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, come modificato dai D. Lgs. 4.12.1992, n. 480 e 19.03.1996, n. 198), la proprietà intellettuale (artt. 2575-2594 c.c.; l. 22.04.1941, n. 633 - Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, R. D. 18.5.1942, n. 1369 - Regolamento per l'esecuzione della legge per la protezione del diritto d'autore; R. D. 29.06.1939, n. 1127 - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali; R. D. 5.2.1940, n. 244 - Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali; R. D. 1940, n. 1411 - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali) nonché la concorrenza (artt. 2595-2601 c.c.; L. 10.10.1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Gli atti comunitari

Direttiva 96/9/CE PE-Cons relativa alla tutela giuridica delle banche dati; Direttiva 85/577/CEE Cons 20.12.1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; Direttiva 93/13/CE Cons 5.4.93 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori; Direttiva 97/7/CE PE-Cons 20.5.1997 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza); Direttiva 1999/93/CE PE-Cons, 13.12.1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Prop. Direttiva PE-Cons relativa ai contratti di servizi finanziari negoziati a distanza (COM (98) 468 def.), modificata il 23.7.99; Comunicazione Commis. "Accrescere la fiducia dei consumatori negli strumenti di pagamento elettronici nel Mercato Unico" (COM (96) 209 def.); Raccomandazione Commis. 30.7.97 relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti (97/498/EC) (G.U.C.E., L 208 del 2.8.97); Prop. Direttiva PE-Cons riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (COM (98) 461 def); Direttiva 95/46/CE PE-Cons 24.10.1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Direttiva 97/66/CE PE-Cons 15.12.1997, relativa al trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni; Prop. Dir. PE-Cons, definizione aspetti giuridici del commercio elettronico (posizione comune 22/2000).

Firma digitale

Tra gli specifici temi con cui confrontarsi nella materia in argomento. La norma fondamentale è l'art. 15 della L. 59/1997 ("Bassanini-uno"), che ha permesso l'ingresso e, di conseguenza, ha attribuito rilevanza giuridica nel nostro ordinamento all'informatica e alla telematica.
La legge è stata integrata dal D.P.R. 10/11/1997, n. 513, "Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale dei documenti a norma dell'art. 15, 2 c., della L. 15/03/1997, n. 59", a cui bisogna aggiungere il D.P.C.M. 08/02/1999., "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 3, 1 c., del D.P.R. 10/11/1997, n. 513".

Legge applicabile e giurisdizione

Altro tema abituale nel commercio elettronico, data la caratteristica di aterritorialità del
mezzo di comunicazione attraverso il quale viene condotto, è quello della legge applicabile e
del foro competente.
Vengono quindi in rilievo: Convenzione di Roma del 19/6/1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, facendo però salve le altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili (la cui disciplina è ispirata al principio della libertà di scelta della legge applicabile, ex art. 3). In ipotesi però di contratto concluso da consumatori, sono previste deroghe alla regola in virtù dell'intento di tutelare il consumatore, considerato parte più debole (art. 5, Conv. Roma), resa esecutiva in Italia con L. 31/5/1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (v. in particolare l'art. 57 - Obbligazioni contrattuali); Convenzione di Vienna 11/4/1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci. Si tratta di un esempio tipico di convenzione la cui applicazione è fatta salva dal richiamo nell'art. 57 della L. 218/1995. Tuttavia la sua operatività è limitata per quanto riguarda l'argomento di cui trattiamo, in quanto è espressamente (art. 2) prevista la sua non applicabilità in ipotesi di vendita: a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, salvo che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse che tali merci erano acquistate per tale scopo; b) all'asta; c) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute; Convenzione di Bruxelles 27/11/1968 e Convenzione di Lugano 16/7/1988, concernenti la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. È prevista la regola della competenza, in materia contrattuale, del giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (art. 5, 1 comma, n. 1). Alla regola, sono però previste deroghe dettate dalla sezione IV - competenza il materia di contratti conclusi da consumatori, che sostanzialmente consentono al consumatore di adire il giudice dello stato in cui ha il proprio domicilio; Convenzione dell'Aja 15.06.55 sulla legge applicabile alle vendite internazionali di cose mobili corporali.

Tratto dal Manuale dell'operatore della Lega Consumatori a cura di Matteo Crestani