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CASE E IMMOBILI:
la casa in locazione, in proprietà, la multiproprietà
Maggioranze assembleari nei Condomini
Il numero di condomini partecipanti, e quello delle quote di valore
dell'edificio, necessari a garantire la validità dell'assemblea
prima e di una delibera assembleare dopo, varia a seconda del tipo
di decisione che deve essere presa.
Essenzialmente, le quote variano a seconda del fatto che la decisione
debba venire presa in prima od in seconda convocazione ed in relazione
al fatto che si tratti di assemblea ordinaria o straordinaria. Per
particolari decisioni sono previste altrettanto particolari maggioranze.
L'assemblea è correttamente convocata se in prima
convocazione sono presenti i 2/3 dell'edificio e contestualmente i
2/3 dei condomini proprietari. La seconda convocazione sarà
valida con la partecipazione di 1/3 del valore dell'edificio, oltre
ad 1/3 dei partecipanti al condominio.
Le maggioranze richieste per la validità delle decisioni
assembleari Le delibere che possono essere prese con assemblea
a maggioranza ordinaria, in prima convocazione, sono quelle con il
consenso di metà del valore dell'edificio, oltre alla maggioranza
numerica degli intervenuti. In seconda convocazione sarà sufficiente
che i votanti siano 1/3 del valore dell'edificio ed 1/3 dei proprietari
partecipanti (tra di essi, è necessaria la maggioranza dei
voti a favore della proposta).
Le circostanze sottoposte a questo tipo di assemblea e di votazione
sono le seguenti:
preventivo, rendiconto e riparto spese di gestione condominiale
(ordinarie e straordinarie);
impiego residuo attivo passata gestione;
eventuale retribuzione amministratore;
opere manutenzione di piccola entità;
controversie relative a questioni sottoposte a gestione dell'amministratore;
decisioni su contratti di appalto (tipo giardiniere, pulizia
scale, manutenzione ascensore e riscaldamento, etc..);
installazione autoclave;
sostituzione cassette postali;
istituzione del consiglio di condominio e decisioni sulle relative
cariche;
modifiche impianto TV centralizzato;
modifiche per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche;
parcheggi auto e cortile;
locazioni parti comuni (che però non comportino una
modifica di destinazione);
nomina commissioni in caso di particolari problemi o lavori.
Le assemblee straordinarie a seconda del tipo di decisione
che deve essere presa (un intervento particolarmente importante
od un'innovazione richiedono maggioranze o partecipazioni superiori),
variano le percentuali di presenze necessarie ad ottenere un'assemblea
validamente costituita ed una altrettanto valida delibera.
Vediamo alcuni casi.
Solitamente nel corso di un'assemblea straordinaria (di prima
convocazione) è sufficiente che la decisione venga presa
con la votazione da parte di metà del valore dell'edificio,
oltre alla maggioranza numerica degli intervenuti. Per la seconda
convocazione le delibere sono valide se approvate con la metà
del valore dell'immobile oltre ad 1/3 più uno dei proprietari
partecipanti. Per la validità dell'assemblea valgono le
presenze già indicate: 2/3 del valore più 2/3 dei
partecipanti in prima convocazione e 1/3 del valore più
1/3 dei partecipanti in seconda.
Tra le decisioni per le quali sono necessarie queste maggioranze:
nomina e revoca dell'amministratore;
approvazione e modifica regolamento di condominio sulla disciplina
dell'uso delle parti comuni;
modifica di quelle parti che possono essere considerate meramente
regolamentari all'interno di un regolamento contrattuale che,
per il resto, non può essere modificato se non all'unanimità;
criteri ripartizione spese;
ricostruzione edificio perito per almeno 3/4;
scioglimento del condominio (quando non alteri lo stato delle
cose);
riparazioni straordinarie (consistenti);
sostituzione sistemi di accesso meccanizzati;
sostituzione rivestimenti parti comuni con altri difformi dall'originario;
condono edilizio parti comuni;
innovazioni per realizzazione parcheggio nel sottosuolo o a
pianterreno da parte di singoli condomini;
disciplina uso turnario posti auto;
istituzione (o destituzione) servizio di portierato;
revisione tabelle millesimali.
Esistono poi delle delibere che, per essere valide,
hanno bisogno della maggioranza dei 2/3 dell'edificio e della maggioranza
numerica dei partecipanti al condominio nel caso di prima convocazione,
mentre per la seconda è prevista la votazione (oltre che
della partecipazione numerica del condominio) dei 2/6 del valore
dell'edificio.
Ricordando che il verbale deve essere firmato dai condomini favorevoli,
ecco i casi:
innovazioni dirette a: miglioramento, miglior uso, maggior
rendimento delle cose comuni, anche se in concreto utilizzabile
solo da una parte dei condomini, consistenti in modifiche materiali;
locazione di parti comuni;
locazione pubblicitaria di tetto o facciata per periodo inferiore
ai 9 anni;
riattivazione impianto centralizzato (nel caso di condominio
ad impianti singoli) per il riscaldamento delle sole parti comuni;
costruzione verande su parti comuni;
soppressione portierato;
scioglimento condominio (con relative opere necessarie);
installazione impianti irrigazione ed illuminazione giardino
automatici;
installazione ascensore;
TV centralizzata;
costituzione ipoteche per garantire prestiti richiesti per
lavori sulla cosa comune.
Nel caso di interventi sulle parti comuni che siano
dirette a contenere il consumo energetico o ad utilizzare fonti
energetiche rinnovabili, così come per la trasformazione
dell'impianto di riscaldamento a gas metano, è necessaria,
sia in prima che in seconda convocazione, la votazione della maggioranza
delle quote millesimali.
Nel caso di innovazioni per l'adozione di impianti di
regolamentazione o di contabilizzazione del calore (per ripartire
i consumi e la relativa spesa tra i condomini) è necessario
il voto in prima convocazione della maggioranza dei partecipanti
all'assemblea, ed in seconda convocazione di 1/3 più uno
dei partecipanti al condominio.
In casi particolari è invece necessario il
voto (e dunque la presenza) all'unanimità di tutti i soggetti
partecipanti al condominio. Necessita inoltre il consenso scritto
di tutti i condomini, i quali devono firmare il verbale.
Vediamo i casi:
formulazione nuovo regolamento di condominio;
modifiche ed integrazioni del regolamento che comportino variazioni
nei diritti costituiti od acquisiti da condomini su parti comuni
(o che vengano ad incidere su parti di proprietà esclusiva);
approvazione, modifica o rifacimento tabelle millesimali;
ricostruzione edificio perito di 3/4 ed oltre del suo valore;
interessi su quote di mora se superiori al tasso legale;
alienazione parte comune;
locazione pubblicitaria di facciata o tetto con durata superiore
ai 9 anni;
acquisto di immobile da destinarsi a parte comune dell'edificio;
soppressione impianto di riscaldamento (ed acqua calda) centralizzati;
modifiche regolamento contrattuale, escluse quelle attenenti
ad uso e disciplina di parti ed impianti comuni;
divisione parti comuni;
servitù attiva e diritti reali di godimento: modifiche
o rinuncia;
costituzione diritti reali di godimento (su parti comuni);
criterio di ripartizione delle spese difforme da quanto previsto
dalla legge;
divieti nell'uso delle proprietà esclusive.
Per gli interventi di recupero edilizio è necessaria
la votazione di metà del valore dell'edificio che sia anche
la maggioranza numerica degli intervenuti nel caso di prima convocazione;
metà del valore dell'edificio ed 1/3 più uno del partecipanti
al condominio nel caso di seconda convocazione.
Sono non vincolanti per la minoranza dissenziente le seguenti
delibere:
innovazioni gravose e voluttuarie (in considerazione dello
stato e dell'importanza dell'edificio);
installazione di antenna centralizzata TV non preesistente;
installazione ascensore non preesistente;
installazione impianto di riscaldamento centralizzato non preesistente.
Non sono invece ammesse delibere che violino l'inderogabilità
indicata dal codice civile (divieto violazioni diritti dei singoli
condomini, ai sensi degli art. 1138 c.c. e art. 72 att. c.c., etc..).
Tratto dal Manuale dell'operatore della Lega Consumatori a
cura di Matteo Crestani
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