CASE E IMMOBILI: la casa in locazione, in proprietà, la multiproprietà

La casa in proprietà

Indice:

  • Adempimenti in caso di acquisto di un immobile
  • Clausole vessatorie nella compra-vendita tramite Agenzia Immobiliare
  • Maggioranze assembleari
  • Il Regolamento di Condominio

    Adempimenti in caso di acquisto di un immobile

    Chi volesse acquistare un immobile deve provvedere ad effettuare, prima della firma del contratto, una serie di ricerche: catastali, urbanistiche e ipotecarie.

    Le ricerche catastali possono essere effettuate ricerche su immobili nell'intero territorio nazionale e non solo cittadino, presso l'ufficio del Catasto.
    Non essendo necessario presentare il certificato catastale dell'immobile, ma solamente i dati catastali, è sufficiente richiedere una semplice visura dei documenti. La certificazione si ottiene pressoché immediatamente ad esclusione dei certificati storici, per i quali è necessario attendere pochi giorni.
    Occorre presentarsi allo sportello con i dati catastali, che il proprietario dell'immobile fornirà all'acquirente. In caso di mancato possesso di tali dati si può iniziare la ricerca tramite nome del proprietario e l'indirizzo dell'immobile (piano e lato dell'appartamento compresi).
    Il costo della visura è fisso per ogni singolo foglio di stampa.
    Regole speciali sono sancite nei riguardi delle planimetrie, considerate documenti riservati in considerazione dei rischi collegati alla loro circolazione nel caso in cui finissero nelle mani di malintenzionati. Sono autorizzati oltre al proprietario, i parenti, gli inquilini, i tecnici, i mediatori ed altri ove forniti di autorizzazione non autenticata rilasciata dall'interessato .

    La ricerca urbanistica riguarda la visura od il certificato della domanda di condono, della licenza o concessione edilizia e della licenza di abitabilità.
    Occorre recarsi all' ufficio tecnico del Comune, sezione urbanistica, presentando i dati anagrafici del proprietario attuale e del primo proprietario o costruttore.
    Per ottenere la visura occorre riempire un modulo prestampato. Dopo circa 20 giorni, viene rilasciata una copia per uso personale, senza timbri né valore ufficiale.
    Per ottenere la copia di un certificato occorre compilare un altro modulo prestampato, a cui viene allegata una ricevuta di versamento su bollettino precedentemente ritirato allo sportello.
    Occorre allegare anche una marca da bollo da £. 20.000 per ogni certificato e pagare le marche comunali apposte dagli impiegati.
    Se si desiderano anche copie degli elaborati c'è da pagare anche un ulteriore bollettino per il costo dell'eliocopia.

    Le ricerche ipotecarie si eseguono presso la Conservatoria della città, sempre avendo disponibili i dati anagrafici del proprietario dell'immobile.
    Anche qui si può chiedere solamente la visura oppure un certificato, a seconda dell'utilizzo che se ne vuole fare.
    Per la visura occorre riempire un modulo prestampato, pagando £. 10.000 per ogni nominativo richiesto. La risposta viene consegnata in mattinata. Si sta inoltre provvedendo ad attivare un servizio meccanizzato, rapido e con varie tariffe, ma questa possibilità riguarda solo le pratiche più recenti.
    Il certificato viene rilasciato nel giro di un mese e mezzo. È necessario riempire un modulo, allegando una marca da bollo e pagando le tasse ipotecarie al momento del ritiro.

    Non bisogna scordare inoltre che, nell'acquisto di un alloggio, è opportuno che il nuovo proprietario non si limiti alle sole valutazioni estatiche, ma che si ricordi di verificare lo stato di manutenzione delle parti edilizie, quali i muri ed i pavimenti, così come i serramenti, nonché la stessa efficienza ed idoneità degli impianti tecnologici (elettrico, termico, gas domestico, idrosanitari, scarichi), siano essi centralizzati od autonomi.
    Molto spesso ci si accontenta di vedere gli impianti in funzione, trascurando un controllo ulteriore, ossia che rispondano a regole di sicurezza e siano oggetto di manutenzione periodica.
    (È quindi opportuno avere una certa conoscenza sia delle leggi vigenti in materia di regolamentazione, sia dei dati tecnici seppur minimi necessari ad orientarsi).
    A seguito dell'entrata in vigore della legge 46/90 chi installa, trasforma od amplia impianti elettrici, di riscaldamento, condizionamento, impianti radiotelevisivi, idrosanitari, per trasporto gas e sollevamento, è responsabile a norma di legge degli stessi impianti. A tale scopo deve fornire alle autorità una dichiarazione formale di responsabilità, alla base della quale c'è la dichiarazione di conformità rilasciata da colui che installa l'impianto. Con esso l'installatore garantisce che il lavoro è stato effettuato secondo le vigenti disposizioni di sicurezza. Per i fabbricati realizzati dopo l'entrata in vigore della legge (dopo cioè il 13/3/90), è dunque opportuno prendere visione della dichiarazione di conformità. Per quelli realizzati antecedentemente occorre informarsi circa le eventuali avvenute modifiche. Comunque sia, per i vecchi impianto è necessario verificare l'esistenza di almeno un interruttore salvavita (differenziale da 30 mA) ed accertarsi che i cavi e le prese a spina siano protetti contro i contatti diretti.
    Per gli impianti elettrici di tipo unifamiliare è necessario controllare il libretto di impianto (sotto le 35 kw) od il libretto di centrale (potenza superiore alle 35 kw). Il libretto è obbligatorio per legge dal 1991 (L. 10/91) e contiene tutti i dati riferiti all'impianto (caratteristiche tecniche, verifiche e manutenzione annuali, esito dei controlli).
    Altro impianto da non dimenticare è quello del gas domestico. È necessario accertare l'esistenza della ventilazione necessaria nei locali interessati, l'integrità e l'idoneità di raccordi flessibili che collegano l'impianto a gas e delle fascette stringitubo, provvedendo a sostituire quanto necessario. Stesso dicasi per la canna fumaria, che potrebbe essere intasata o deteriorata, ovvero essere utilizzata con collegamenti impropri che potrebbero danneggiarla od ostacolare il tiraggio.
    Per questi controlli è necessario interpellare un tecnico competente, ed in caso di dubbio rivolgersi ad un perito industriale o ad un ingegnere, che saprà valutare l'impianto ed indicare le opportune verifiche.

    Clausole vessatorie nella compra-vendita tramite Agenzia Immobiliare

    L'introduzione nel Codice Civile dell'articolo 1469 bis e successivi, grazie alla legge 52/96, ha comportato modifiche sostanziali nei principali modelli contrattuali tra soggetti su due piani diversi e diseguali: consumatore da una parte e operatore/professionista dall'altra. Quest'ultimo, a differenza del consumatore, agisce nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, e la conoscenza della materia oggetto del contratto sarà superiore a quella del cliente.
    Questa normativa ha estrema rilevanza nell'ambito della compra-vendita immobiliare tramite agenzia, grazie alle conseguenze onerose dopo la conclusione dei contratti.
    Le clausole coinvolte sono:

  • irrevocabilità dell'incarico
  • penale in caso di recesso
  • esclusiva
  • foro competente per le controversie

    L'irrevocabilità dell'incarico è il primo atto da analizzare nel conferimento di un incarico all'agente immobiliare.
    Può essere inserita esclusivamente se valida per entrambi i contraenti, cliente e mediatore. L'irrevocabilità a carico del solo cliente, potrebbe essere contestata ed annullata in giudizio, perché potrebbe rientrare tra le clausole vessatorie. Di conseguenza si dovrebbe pagare una penale, che, per il cliente, non dovrebbe essere eccessiva. Per il mediatore vi è il concreto rischio che, agendo il giudice per annullare e cancellare dal contratto la clausola vessatoria, il contratto stesso rimanga privo di previsione di penale, rendendo alquanto ostico ottenere un risarcimento per violazione dell'irrevocabilità.

    Penale in caso di recesso è manifestamente eccessiva quella clausola penale che prevede il pagamento di un importo sproporzionato rispetto all'attività conclusa dall'agente al momento dell'indebita revoca (questo nel caso in cui il cliente non può dimostrare l'inadempienza quale causa della revoca al mandato, poiché non ci sarebbe violazione contrattuale).
    Indicativamente, la penale prevede due distinte formulazioni:
  • quella che precedentemente era l'unica: il pagamento di una cifra pari alla mancata provvigione, che potrebbe ancora essere ritenuta valida quando il mediatore ha ben lavorato e non c'è stata conclusione dell'affare solo per ingiustificata motivazione del cliente;
  • e una nuova, decisamente ridotta, applicabile nei casi in cui il mediatore non può dimostrare l'esito favorevole e conclusivo della sua attività.
    L'ordinamento stabilisce che la penale è esigibile solo se è previsto che il professionista, nel caso di sua inadempienza, debba versare al cliente il doppio della cifra richiesta per lo stesso scopo.

    L'esclusiva secondo quanto consigliato dalla Camera di Commercio di Milano, questa clausola deve essere sottoposta a trattativa delle parti; e consiglia di lasciare in bianco lo spazio del modulo pre-stampato dove si prevede la sua accettazione. Così si evitano contestazioni che, invece, sarebbero legittime se la clausola fosse sottoscritta contestualmente alla firma dell'atto. La valutazione resta comunque indicativa, e la giurisprudenza può eventualmente modificare quanto presupposto a livello di dottrina.

    Il foro competente secondo la legge è quello del luogo dove il cliente ha la residenza o il domicilio.

    La proposta d'acquisto anche se non direttamente influenzata dalla normativa sulle clausole vessatorie, crediamo sia il caso di esaminarla.
    Alcuni compratori ritengono che:
  • l'impegno di acquisto non sia vincolante
  • l'atto stipulato con l'agenzia sia sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie.
    Ciò è errato.
    La proposta irrevocabile d'acquisto è un vero e proprio contratto, impegnativo e tale da comportare la nascita del diritto alla provvigione da parte del mediatore, anche nel caso di eventuale recesso del promesso compratore.
    Quindi, prima di stipulare la proposta, occorrerà aver effettuato tutti i controlli necessari a stabilire l'opportunità dell'acquisto.
    Se non si è potuto controllare, sarà bene non apporre la firma; a meno che controparte e agenzia non accettino l'aggiunta di specifiche clausole sulla sospensione (o risoluzione, secondo il caso), indicando che la proposta sarà subordinata all'accertamento di specifiche caratteristiche dell'immobile, che non è stato possibile verificare in anticipo (in questo caso sarà bene richiedere al venditore di mettere a disposizione anche i mezzi per questi accertamenti).
    Inoltre, ciò che si chiede di stipulare con la proposta di acquisto, è un contratto tra due privati; perciò non ci sono i presupposti di una disparità tra le parti, e, quindi, non si possono applicare le norme sulle clausole vessatorie.

    Cosa si può contestare all'agente
  • Il successivo contratto preliminare
    La sua stipula potrà essere prevista nell'atto "proposta irrevocabile". Grazie all'intervento del tribunale si potrà dimostrare che è una clausola che snatura lo stesso atto preliminare che si sta sottoscrivendo. La giurisprudenza, infatti, non riconosce valido un "impegno che impegni ad impegnarsi" ancora successivamente. Di conseguenza si potrebbe contestare non tanto la penale che si paga al venditore cui è diretto l'atto, ma la provvigione del mediatore: infatti si potrebbe ritenere che l'anomalia dell'atto annulli il diritto dell'agente a percepire quanto pattuito nell'impegno.
    Ciò non significa che in un atto di "proposta irrevocabile" sia proibito effettuare il preliminare, ma solo che tale proposta non può avere come finalità il mero impegno alla stipula di un successivo impegno.
  • L'uso improprio della caparra
    Si può verificare quando, nel momento in cui il venditore accetta, l'agente gli versa l'assegno che ha ricevuto come caparra dal compratore, senza che quest'ultimo abbia ricevuto questa accettazione. Se ci dovesse essere un disguido nel ricevimento dell'accettazione, tale da far saltare i tempi contrattuali previsti, l'agente rischierebbe di dover rimborsare con i propri soldi il mancato compratore