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CASE E IMMOBILI: la casa in locazione, in proprietà, la multiproprietà

La Casa in Locazione

Indice:

  • La nuova legge sulle locazioni di immobili per uso esclusivamente abitativo
  • Le spese dell'inquilino e del proprietario

    La nuova legge sulle locazioni di immobili per uso esclusivamente abitativo, definisce due diverse tipologie di contratti, abrogando definitivamente l'equo canone e sopprimendo i patti in deroga.

    Il primo tipo di contratto prevede un canone libero, affidato alla contrattazione delle parti, con una limitazione nella durata: i contratti dovranno infatti durare 4 anni più altri 4 senza diritto di negare il rinnovo, salvo che si verifichino le speciali condizioni che tratteremo poi.
    Dopo gli otto anni, la possibilità di comunicare disdetta o rinnovo viene data ad entrambe le parti. A tal fine, è necessario comunicare, almeno 6 mesi prima della scadenza, la propria intenzione di rinnovo o di disdetta. In mancanza di una risposta (di accoglimento nel caso di proposta di rinnovo) entro 60 giorni, il contratto si considera concluso alla data di scadenza della locazione. La mancata comunicazione di disdetta sancisce il rinnovo automatico.
    È possibile che le parti richiedano, in fase di stipula del contratto, l'assistenza di organizzazioni di inquilini o di proprietari.
    È necessaria la forma scritta per sancire la validità.
    Questa presenza è invece essenziale per la seconda tipologia.
    Il principio essenziale che la sorregge è l'esistenza di Contratti-tipo, stipulati in sede locale tra organizzazioni dei proprietari edilizi e dei conduttori.
    Il canone e la durata saranno pre-determinati. La durata non potrà essere inferiore ai 3 anni. Alla scadenza il contratto sarà prorogato automaticamente per altri 2 anni, salvi i casi in cui la disdetta è ammessa per legge, che sono gli stessi previsti per la prima tipologia, e di cui parleremo di seguito.
    Ancora come per la prima tipologia, la richiesta o la rinuncia all'ulteriore rinnovo alla scadenza del secondo periodo (3+2) deve avvenire, anche in questo caso, 6 mesi prima della scadenza. La mancata risposta entro 60 gg. determina automaticamente la cessazione del contratto al momento della scadenza. La mancata comunicazione della disdetta determina invece l'automatico rinnovo. Anche in questo caso è indispensabile la forma scritta.
    La facoltà del locatore di negare il rinnovo al termine della prima scadenza è sancito dall'art. 3, poste le seguenti necessità:
  • quando il locatore intenda destinare l'immobile agli usi: abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti entro il secondo grado;
  • quando un locatore persona giuridica, che persegua fini sociali, pubblici, culturali, assistenziali, di culto, voglia utilizzare l'immobile per le finalità in questione, offrendo al conduttore un'idonea alternativa abitativa;
  • quando il conduttore abbia, nello stesso comune, un idoneo alloggio libero;
  • quando l'immobile sia posto in un edificio gravemente danneggiato, che debba essere ricostruito o stabilizzato e la permanenza del conduttore sia d'ostacolo ai lavori; autorizzazioni e concessioni decorrono dall'effettiva disponibilità;
  • quando lo stesso immobile sia in condizioni tali da necessitare interventi di ristrutturazione, e la presenza dell'inquilino non sia possibile, ovvero l'immobile debba essere demolito o trasformato; le autorizzazioni e le concessioni decorrono ancora dall'effettiva disponibilità dell'immobile,
  • quando il proprietario intenda effettuare sopra-elevazioni in un appartamento posto all'ultimo piano, e la presenza dell'inquilino sia d'ostacolo; le autorizzazioni e la concessioni decorrono dall'effettiva disponibilità;
  • quando il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto;
  • quando il locatore intenda vendere a terzi l'immobile e non abbia altri immobili ad uso abitativo, oltre, eventualmente, alla propria abitazione… all'affittuario è riconosciuto il diritto di prelazione.

    Le associazioni di inquilini e proprietari dovranno individuare, entro 60 gg
    ., i criteri per fissare i canoni relativi alla seconda tipologia, nell'ambito di una Convenzione Nazionale, convocata dal Ministero dei Lavori Pubblici e diretta a riunire i rappresentanti delle principali associazioni. La Convenzione dovrà poi ripetersi ogni 3 anni. Entro 30 giorni verrà emanato dal Ministero un decreto che presenti i principi generali. In mancanza di accordo saranno i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze a fissare con decreto i principi di base della Convenzione Nazionale, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle organizzazioni. Entro 4 mesi saranno invece fissate le condizioni e le modalità nel caso non si sia adempiuto, a livello locale, alla stipula dell'accordo, dietro convocazione dei Comuni alle associazioni locali. I Comuni avranno 2 mesi di tempo per promuovere l'interesse a livello locale.
    La legge prende in considerazione anche i contratti di natura transitoria.
    Nel decreto che seguirà all'accordo scaturito tra le associazioni nazionali di categoria, verranno contemplate le esigenze di periodi contrattuali inferiori per durata, dovuti alla natura transitoria delle esigenze delle parti.
    In particolare, potranno venire stipulati speciali contratti di locazione per studenti universitari. A tale proposito, sarà facoltà dei Comuni sedi di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa anche con i Comuni limitrofi, promuovere accordi locali specifici per la definizione di contratti-tipo relativi alle specifiche esigenze degli universitari. Agli eventuali accordi dovranno partecipare le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, le aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti e le cooperative od enti non lucrativi che operino nel settore.
    Dai precedenti accordi sono però escluse le seguenti categorie: A/1, abitazioni di lusso, A/8 ville, A/9 castelli o palazzi di eminente pregio artistico e storico. Esclusi anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche. Anche per queste categorie è però valida la normativa stabilita per il rilascio degli immobili.

    Per quanto riguarda il rilascio degli immobili ci sono delle novità
    È stata infatti restituita agli organi giudiziari la competenza in merito alle procedure di rilascio.
    Per prima cosa, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio, sono sospese per 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Locatore e conduttore, in fase di provvedimento pendente, ed entro i 180 giorni, devono inviare raccomandata con ricevuta di ritorno chiedendo di iniziare le trattative per un nuovo contratto di locazione. Per fare ciò possono rivolgersi alle rispettive associazioni. Nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo entro i 180 giorni, l'inquilino può, entro 30 giorni ulteriori, rivolgersi al pretore, chiedendogli di fissare un nuovo termine per l'esecuzione (il proprietario potrà a sua volta impugnare questa sentenza pretorile). Teniamo comunque presente che il decreto con cui il pretore fissa la nuova data per l'esecuzione vale anche come autorizzazione per l'ufficiale giudiziario a servirsi, nel caso di necessità, della forza pubblica.
    Per tutti quei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'abitazione che dovessero invece essere emessi dopo l'entrata in vigore della legge, sarà consentito una sola volta chiedere un'ulteriore proroga, chiedendo al pretore di fissare un nuovo giorno, entro il termine di 6 mesi dalla richiesta. Il termine può essere differito fino a 18 mesi in più nei casi in cui il conduttore:
  • abbia 65 anni ed oltre;
  • abbia minimo 5 figli a carico;
  • sia iscritto alle liste di mobilità;
  • percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale;
  • sia assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o di un ente previdenziale od assicurativo;
  • sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione;
  • sia acquirente di alloggio in costruzione;
  • sia proprietario di alloggio per il quale sia iniziata l'azione di rilascio;
  • sia lui stesso, o un componente del suo nucleo familiare convivente da almeno 6 mesi, portatore di handicap o malato terminale.
    Fino al momento del rilascio, gli inquilini sono tenuti a corrispondere una somma mensile, maggiorata del 20%, pari al canone dovuto alla data di cessazione del contratto. Il mancato pagamento fa decadere il conduttore dal beneficio della proroga per il rilascio. Non è però previsto il pagamento di un risarcimento per danni.
    La priorità è per i destinatari con termini di esecuzione fissata entro 3 mesi.
    Per quanto riguarda l'inizio dell'esecuzione del provvedimento di rilascio sono da rispettare, da parte del proprietario, le seguenti condizioni:
  • dimostrazione dell'avvenuta registrazione del contratto (indicando gli estremi di registrazione);
  • denuncia dell'immobile ai fini ICI (allegando estremi dell'ultima denuncia Ici e delle ricevute dei pagamenti);
  • dichiarazione del reddito dell'immobile nel Modello Unico (allegando estremi ultimo modello unico).
    Sono previste agevolazioni fiscali a favore dei proprietari.
    In sede di dichiarazione dei redditi avranno diritto ad una riduzione del 30% del reddito percepito dai canoni di locazione, nel caso di applicazione dei contratti tipo (nel caso in cui i redditi da locazione non siano, per qualche motivo, percepiti, essi non concorreranno a formare il reddito. Questo dal momento della convalida del provvedimento di sfratto per morosità). È prevista un'imposta di registro ridotta.
    È riconosciuto inoltre un credito d'imposta pari al valore delle imposte pagate sui canoni non percepiti.
    Nel caso particolare di Fondi per la Previdenza proprietari di immobili locati, ove questi scelgano l'opzione che prevede il canone libero, saranno soggetti all'IRPEG per i relativi redditi. Nel caso di opzione per il sistema a canone predeterminato, si applicherà invece la tassazione prevista per i redditi da fondi-pensione.

    Agevolazioni per gli affittuari sono ugualmente previste
    , ma rimandate per la definizione alla Finanziaria del 2000 e comunque solo per le abitazioni principali nel caso di contratto regolamentato dalle associazioni.
    Verrà infatti istituito un fondo per la copertura delle minori entrate potendo, gli affittuari, godere delle agevolazioni fiscali previsti per quei soggetti appartenenti a determinate categorie di reddito, istituendo anche un Fondo Nazionale. Entro breve dovrebbero venire stabiliti i requisiti minimi per gli inquilini per poter usufruire dei contributi. In alternativa, l'inquilino potrà ottenere una detrazione di parte dell'affitto in dichiarazione dei redditi.
    Fino a primavera, comunque, non sarà effettiva alcuna detrazione fiscale, né alcuna agevolazione finanziaria.
    È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto registrato, oppure superiore a quanto prefissato in sede di contrattazione delle categorie, per i contratti-tipo. Al termine del contratto, entro 6 mesi, è data all'affittuario la facoltà di richiedere la restituzione delle somme pagate in più rispetto a quanto stabilito contrattualmente. Nel caso di contratti-tipo l'affittuario può ottenere dal Pretore la definizione del canone. Sempre al Pretore ci si può rivolgere nel caso di mera locazione "di fatto", cioè in nero.
    È nulla la pattuizione che tenda a derogare i limiti temporali di durata del contratto.
    Registrare il contratto è condizione indispensabile per poter accedere alle agevolazioni fiscali.
    Allo stesso modo, lo sfratto non può essere eseguito se il contratto non è registrato e se il proprietario non è in regola con il fisco.
    Ricordiamo ancora l'obbligo per la forma scritta dei contratti, da ora in avanti.
    Per i contratti in corso e nel caso di giudizi pendenti continuano a restare in vigore le vecchie disposizioni normative.

    Riassumendo: esistono 2 tipi di contratto da redigere in forma scritta, uno a canone libero con durata minima 4+4 ed uno "calmierato" per il quale è previsto l'intervento delle associazioni, dal momento che si sottoscrivono contratti-tipo, con durata minima 3+2.
    Previsti particolari contratti tipo per esigenze particolari delle parti, nonché per gli studenti universitari.
    Previste nel caso di contratti-tipo agevolazioni fiscali sia per proprietari che per inquilini.
    Non sono soggetti alla normativa contrattuale le locazioni di abitazioni A/1, A/8, A/9, abitazioni per finalità turistiche, abitazioni in immobili vincolati, alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali è stata solamente fissata una durata massima di 30 anni e per i quali sono comunque valide le norme relative alla restituzione degli immobili.

    Per tutelare (almeno in parte) il locatore
    di un appartamento contro i possibili danni causati dal conduttore al locale (la legge prevede che la restituzione debba avvenire nello stato originario, salvo la naturale usura), nonché per difenderlo da eventuali non-pagamenti degli ultimi mesi di locazione ed in generale contro ogni possibile inadempimento da parte del locatario, la legge prevede che si debba versare una somma a titolo di deposito cauzionale, in caso contrario il contratto si ritiene risolto.
    La legge stabilisce che questa somma non può superare l'importo di tre mensilità.
    Inoltre anche il conduttore viene tutelato: oltre al limite massimo la scelta è caduta su una cifra ritenuta equa per il rimborso del danno, ma non eccessiva per l'inquilino la legge e le sentenze ribadiscono la fruttuosità del deposito cauzionale, produttore di interessi. Importante è sapere che questi interessi dovrebbero essere accreditati al termine di ogni anno dal locatore all'inquilino, anche in assenza di specifica richiesta. Nel caso in cui ciò non avvenga, gli interessi legali maturati sino al momento del rilascio dell'appartamento, dovranno essere rimborsati insieme al deposito cauzionale.

    Gli interessi legali sono così applicat
    i:
    dall'1/11/1886 al 20/4/1942: 4%
    dal 21/4/1942 al 15/12/1990: 5%
    dal 16/12/1990 al 31/12/1996: 10%
    dall'1/1/1997 al 31/12/1998: 5%
    dall'1/1/1999: 2,5%

    Il motivo per il quale la legge
    , e le varie sentenze per ribadirlo, evidenziano l'obbligo del rimborso degli interessi da parte del locatore (ricordiamo che in fondo l'interesse rappresenta l'adeguamento di una somma al suo valore corrente) è che, in mancanza, la cauzione diventerebbe, tramite i frutti percepibili da parte del proprietario, un immotivato incremento del corrispettivo di locazione, e questo perché i soldi sono solo prestati in garanzia e non sono proprietà del locatore.

    Il rimborso del deposito cauzionale
    e degli eventuali interessi non ancora versati, potrà avvenire solo a seguito del rilascio dell'appartamento da parte dell'inquilino: dovrà essersi risolto il vincolo contrattuale, ed il conduttore dovrà aver adempiuto ai suoi obblighi. Nel caso il deposito, o gli interessi relativi, non vengano rimborsati dal proprietario, il condutture ha 10 anni di tempo prima che intervenga la prescrizione, per inviare il decreto ingiuntivo e pretenderne il rimborso. Trattandosi di una garanzia, è infatti stato ribadito che il diritto del conduttore al rimborso, non ne consenta l'assimilabilità al canone ,ed alla relativa prescrizione di 5 anni.

    Se il locatore dovesse trattenere la somma in deposito a titolo di rimborso danni, senza proporre contestualmente la domanda giudiziale per l'attribuzione, l'inquilino potrebbe sottoporre ad un giudice un decreto ingiuntivo per ottenerne il rimborso. Contro il quale il proprietario potrà fare a sua volta opposizione, dimostrando il danno e, di conseguenza, il diritto ad ottenere il rimborso dello stesso. È bene ricordare all'affittuario che, in presenza di un danno che il proprietario può dimostrare, pur ottenendo l'ingiunzione per il mancato rimborso, si va incontro solo a spese e guai, perché, alla fine, il giudice non potrà non dare ragione al locatore.
    Ove il locatore abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti dell'affittuario, ad esempio per il mancato pagamento di alcuni mesi di canone, essendo in presenza di un atto ufficiale, potrà soddisfarsi (del tutto od in parte) sul deposito cauzionale, senza dover rischiare di subire un decreto ingiuntivo contro il quale dover poi fare opposizione.
    Il deposito cauzionale può essere versato anche con una garanzia fideiussoria,bancaria od assicurativa, in alternativa al versamento di liquidi: per l'affittuario significherà non privarsi di mezzi finanziari, affidando al locatore i suoi soldi.
    È nulla una clausola contrattuale che dovesse prevedere il versamento di un secondo deposito cauzionale.
    Altro caso anomalo, che potrebbe determinare un certo dubbio su come comportarsi, è quando si è stipulato un comodato d'uso per i mobili, contestualmente all'affitto del locale: il deposito cauzionale, che è stato versato a tutela del contratto di affitto e non del comodato, non può essere trattenuto nel caso in cui sorgano problemi dal contratto di uso gratuito dei mobili stessi, di per sé autonomo e svincolato dall'affitto.

    Attenzione. L'acquirente dell'immobile locato che subentra al precedente proprietario-locatore è obbligato a corrispondere gli interessi all'inquilino (così come è autorizzato a riscuoterne il mensile), e ciò indipendentemente dalla consegna o meno del relativo importo da parte dell'originario locatore.