AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Dal primo maggio 1995 entra in vigore la
legge 374/91 che disciplina la figura del giudice di pace.
Il giudice di pace sostituirà il giudice conciliatore godendo
di più ampi poteri; i giudici saranno 4700 in tutta Italia.
Le loro sedi fanno capo ai circondari dei tribunali e attraverso questi,
ai distretti di Corte d'Appello.
NOMINA
Il giudice di pace è nominato dal Consiglio dSuperiore della
Magistratura su porposta dei consigli giudiziari integrati da avvocati.
I requisiti richiesti sono: età non inferiore a 30 anni e
non superiore a 70 (a meno che non si tratti di procuratori o notai),
laurea in giurisprudenza, inoltre possono diventare giudici di pace
cittadini che hanno svolto funzioni amministrative, avvocati, ex
giudici conciliatori.
Il giudice di pace si occupa di cause inerenti a incidenti automobilistici
e di navigazione solo se l'entità dei danni non supera i
30 milioni di lire.
Sempre al giudice di pace ci si potrà ricolgere quando il
danno subito o il valore dell'oggetto non sia superiore a £
5.000.000.
Se, invece l'ammontare del danno è superiore a £ 5.000.000,
ma inferiore e/o uguale a £ 20.000.000 è competente
il pretore.
Qualora il danno è supeiore a £ 20.000.000 è
competente il tribunale, se si tratta di incidenti stradali oltre
i £ 30.000.000.
I giudici di pace si occuperanno anche di cause riguardanti specifiche
controversie quali: uso dei servizi condominiali e di liti ambientali;
accetteranno, infine, la gran parte delle opposizioni alle sanzioni
amministrative.
PROCEDURA
Se il valore della causa non supera £ 1.000.000 l'avvocato
non è indispensabile, tuttavia il giudice può stabilire
anche per le cause che superano detta cifra la presenza o meno dell'avvocato.
Il giudice in primo luogo tenterà di far pervenire le parti
ad un accordo prima di porcedere con la causa; se ciò avrà
esito positivo si avrà la conciliazione.
Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo si procederà
con il contenzioso fino alla sentenza.
La sentenza è appellabile davanti al Tribunale escluse quelle
per "equità" per liti fino a £ 2.000.000.
PROCEDURA NON CONTENZIOSA
Si ha quando il giudice fa da paciere e può essere applicata
alle liti su beni mobili senza limiti di valore. Per accedere a
tale procedura si deve presentare un'istanza di ricorso scritta.
Nel caso in cui una delle parti non si presenti, oppure non venga
trovato un accordo si va in causa, davanti al giudice competente.
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE
Conciliazione di .................................. (la città
dove ha sede il Giudice di Pace)
Ufficio di ..............................................( indicare
l'ufficio competente)
Oggetto: Ricorso per conciliazione in sede non contenziosa
Il sottoscritto ........................................., nato
a .................................... il ............................,
residente a .................................., in via ......................................,
espone alla S.V. quanto segue (raccontare i fatti, il nome e la
residenza o il domicilio della controparte, la località in
cui si è svolto il fatto, il danno subito e/o quello che
si chiede).
Tanto premesso il sottoscritto chiede
al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 321,322 c.p.c. e 68 disp.,
att. c.p.c., di disporre la convocazione delle parti innanzi a sè
per procedere alla controversia in oggetto, e in caso di mancata
presentazione della controparte di darne atto nel processo verbale.
data, .................. Firma .........................................
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