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AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Il difensore civico
Il difensore civico ha il compito di sostenere i cittadini nei
loro rapporti con la pubblica amministrazione, garantendo l'imparzialita'
ed il buon funzionamento della pubblica amministrazione comunale
e provinciale. Egli puo', infatti, di propria iniziativa o dietro
denuncia dell'interessato, segnalare abusi, disfunzioni, carenze
e ritardi dell'amministrazione di cui quest'ultimo sia eventualmente
rimasto vittima.
Questo organo potrebbe rivelarsi un ottimo alleato del cittadino
in caso di contrasti con la pubblica amministrazione. Tra i poteri
propri della sua funzione rientra, infatti, quella di accedere agli
atti delle amministrazioni pubbliche presso le quali svolge il suo
ruolo.
L'ufficio del difensore civico comunale e provinciale e' stato creato
di recente dall'articolo 8 della Legge n. 142 del 1990 sulle autonomie
locali. La figura, invece, del difensore civico regionale e' stata
istituita territorialmente dalle singole leggi regionali, anche
se vi e' da notare che solo in poche regioni questo organo funziona
effettivamente.
La peculiarita' di questo istituto consiste nella possibilita' offerta
ai cittadini di avvalersi della collaborazione di un operatore professionale
particolarmente qualificato che, oltre a conoscere i meccanismi
ed i segreti piu' nascosti dell'apparato burocratico di propria
pertinenza, e' titolare di poteri di sollecitazione nei confronti
della stessa amministrazione. Il sostegno che puo' fornire il difensore
civico si puo' rivelare estremamente prezioso e, talvolta, anche
piu' efficace dei tradizionali ricorsi amministrativi e giurisdizionali,
contribuendo a risolvere in modo pacifico eventuali contrasti con
la pubblica amministrazione.
Obbligo di concludere il procedimento amministrativo
La legge n. 241 del 7 agosto 1990, per la prima volta, pone a carico
della pubblica amministrazione l'espresso dovere di concludere il
procedimento amministrativo. Tutto cio' indipendentemente dal soggetto
che abbia dato avvio al procedimento medesimo, se cioe' si tratti
di un procedimento avviato d'ufficio od, invece, sulla base di un'istanza
del cittadino.
Cio' comporta per il cittadino il diritto di conoscere esplicitamente
quale sia l'esito di procedimento che lo riguarda; laddove per l'ente
pubblico vi e' il dovere di adottare comunque un provvedimento espresso
nei confronti dell'interessato, positivo o negativo che sia.
Il periodo di tempo a disposizione di ogni amministrazione pubblica
per concludere un procedimento varia a seconda dell'ente e del tipo
di procedimento e deve essere stabilito da ciascuna amministrazione,
nel caso in cui non abbia gia' provveduto un'apposita legge o regolamento.
Il termine dal quale comincia a decorrere il tempo coincide con
la data dell'avvio d'ufficio del procedimento amministrativo oppure
del ricevimento della domanda dell'interessato, qualora si tratti
di un procedimento che necessiti dell'iniziativa del cittadino.
Nel caso in cui i singoli enti non abbiano provveduto a stabilire
un termine per la conclusione del procedimento, la stessa Legge
n. 241 sancisce che questo si debba intendere fissato in 30 giorni.
Qualora la pubblica amministrazione non abbia emesso il provvedimento
nel termine stabilito, il cittadino puo' avvalersi della norma prevista
dal Codice Penale all'articolo 328, che configura e punisce il reato
di "omissione di atti d'ufficio". In questo modo sara'
possibile per l'interessato accelerare l'iter della pratica o comunque
conoscere i motivi del ritardo.
Per far cio' e' necessario che il privato, una volta trascorso inutilmente
il suddetto periodo, invii al dipendente pubblico (il quale deve
comunque ricoprire la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato
di pubblico servizio) un'apposita richiesta scritta ed attendere
una sua risposta. Passato un periodo massimo di 30 giorni dalla
data del ricevimento della richiesta, senza che l'addetto abbia
eseguito quanto tenuto a fare o che, comunque, abbia comunicato
le ragioni del proprio ritardo, lo stesso sara' responsabile del
reato di omissione di atti d'ufficio.
Per essere certi che questa forma di diffida prevista dall'articolo
328 del Codice Penale consegua il risultato sperato, e' consigliabile
che la richiesta venga notificata, mediante ufficiale giudiziario,
personalmente al funzionario pubblico competente per la propria
pratica.
Le difficolta' alle quali potrebbero andare incontro i cittadini,
vale a dire i problemi circa l'effettiva possibilita' di conoscere
l'identita' dell'amministratore pubblico incaricato di seguire la
pratica, vengono risolte dalla stessa Legge n. 241. Essa, infatti,
impegna ogni amministrazione a determinare ed a pubblicizzare (in
tutti i casi in cui non vi abbia gia' provveduto una disposizione
di legge oppure un regolamento), per qualsiasi tipo di procedimento,
quale sia l'ufficio responsabile dell'intero iter burocratico.
Partecipazione al procedimento amministrativo
La legge n. 241 del 7 agosto 1990 sancisce per la prima volta il
diritto a partecipare al procedimento amministrativo, sin dal suo
inizio, del cittadino, sia in veste di singolo, che in qualita'
di appartenente ad organizzazioni di varia natura. Questo principio,
altamente rivoluzionario rispetto al passato, si pone come obiettivo
quello di instaurare un rapporto di tipo piu' democratico, tra amministratori
ed amministrati, basato su di un'effettiva collaborazione.
E' stato, infatti, sancito l'obbligo per l'amministrazione di comunicare
al soggetto interessato l'avvio del procedimento che lo possa riguardare
ed il conseguente diritto del cittadino di prendere visione dei
relativi atti, come pure di presentare su di essi osservazioni scritte
che l'amministrazione e' tenuta a valutare. Questo obbligo di comunicare
l'inizio di un procedimento vige sia nei confronti dei destinatari
finali del provvedimento amministrativo, sia verso quei soggetti
che "per legge" devono intervenire nell'iter procedimentale.
Per soggetti destinatari dell'atto finale sono da considerarsi coloro
che, dall'emanazione del provvedimento, possono sopportare tanto
conseguenze positive di ampliamento della propria sfera giuridica
(ad esempio, il rilascio di una concessione edilizia), come pure
chi sia chiamato a sopportare una conseguenza negativa di diminuzione
del proprio patrimonio giuridico (ad esempio, l'espropriazione di
un terreno).
Per soggetti che sono chiamati per legge a prestare il proprio parere
o ad effettuare accertamenti di qualsiasi natura, si debbono intendere
soprattutto gli organismi pubblici diversi dall'amministrazione
incaricata di emanare l'atto. Ed a questi vanno aggiunti i gruppi
che sono portatori di interessi diffusi, cioe' di interessi che
non sono riferibili a singoli individui, bensi', all'intera collettivita',
costituiti in associazioni ed enti vari. Si pensi, ad esempio, alle
associazioni a tutela dell'ambiente, dei diritti del malato, o di
tutela degli interessi dei consumatori. La condizione per poter
intervenire e' che dall'atto finale possa ad essi derivare un danno.
La notizia, dell'avvio del procedimento puo' essere fornita in qualsiasi
forma (notifica, raccomandata con avviso di ricevimento e cosi'
via) purche' venga trasmessa personalmente. Essa deve contenere
l'indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento,
l'ufficio e l'identita' del responsabile del procedimento e l'ufficio
nel quale si puo' prendere visione degli atti. Qualora il numero
dei destinatari sia cosi' elevato da rendere eccessivamente gravosa,
se non addirittura impossibile, la comunicazione personale, la notizia
puo' essere data ricorrendo ad altre forme di pubblicita', quale
la pubblicazione degli estremi sulla Gazzetta Ufficiale.
La conseguenza maggiore di questo principio consiste nell'instaurazione
di una sorta di contraddittorio tra la pubblica amministrazione
ed il soggetto privato interessato. La sua importanza non dovrebbe
essere sottovalutata in quanto viene offerta al cittadino la possibilita'
di far sentire le proprie ragioni e quindi di influire a proprio
vantaggio, talvolta anche in maniera determinante sulle scelte che
l'amministrazione dovra' prendere, senza la necessita' di ricorrere
al giudice o comunque di instaurare un contenzioso con la pubblica
amministrazione.
La possibilita' di intervenire viene meno solamente nel caso di
procedimenti finalizzati all'adozione di atti a contenuto normativo,
quali regolamenti, circolari, bandi di concorso, atti amministrativi
generali, piani regolatori, e per quelli di carattere tributario.
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