ALIMENTAZIONE
Etichetta della carne bovina
Il Decreto Ministeriale 30 agosto 2000 prevede che dal 1° gennaio
2002 ogni taglio di carne posto in vendita riporti una vera e propria
carta di identità del bovino, mediante una etichetta sulla
confezione o un cartello espositivo all'interno del punto vendita.
In particolare l'etichetta della carne deve indicare:
il codice identificativo dell'animale;
il paese di nascita dell'animale,
il paese di allevamento,
il paese di macellazione e numero dello stabilimento di macellazione,
il paese di sezionamento e numero dello stabilimento di sezionamento.
Tutta la carne posta in vendita deve essere contrassegnata da un
bollo sanitario che riporta il numero identificativo dello stabilimento
di macellazione e che è apposto dalle autorità veterinarie
ufficiali responsabili dei controlli a garanzia della sicurezza
e idoneità della carne per il consumo.
Da ricordare inoltre che la dicitura ORIGINE ITALIANA può
essere apposta solo quando l'animale è nato, allevato e macellato
in Italia.
La mancanza anche di una sola delle indicazioni richieste o l'assenza
del bollo sanitario è illegale e da denunciare alle competenti
autorità.
La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa
all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze
in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio Sanitario Nazionale,
viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali
quale "autorità competente" in collaborazione con
le Regioni e Province autonome.
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